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Politica e Sanità

15 Maggio 2014

Delisting disomogeneo, l''esperto: Aifa chiarisca i criteri di classificazione


Con il recente decreto del Ministero della salute del 21 febbraio scorso sono stati aggiornati gli elenchi dei medicinali che rimangono vendibili solo su presentazione della ricetta medica (allegato A) e di quelli vendibili anche negli esercizi commerciali, quali le “parafarmacie” ed i corner della GDO (allegato B). Quest’ultimo allegato contiene infatti 521 confezioni per la cui vendita non è più richiesta la prescrizione medica, assorbendo così i precedenti due decreti del 18 aprile e del 15 novembre 2012.
Il provvedimento trae origine dalla disposizione di cui all’art. 32 del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/11 (Salva Italia) che dispone il periodico aggiornamento delle due liste. Il decreto ha pertanto comportato il recepimento degli elenchi, predisposti da AIFA, dei medicinali della classe C, suddivisi in C-RR (ricetta ripetibile) e C-SOP (senza obbligo di prescrizione).
Come recita l’art. 87 del decreto legislativo 219/06 di recepimento della direttiva 2001/83 contenente il codice europeo dei medicinali, i medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 88) sono quelli che:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche  in  condizioni  normali  di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono  utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto  e,  di  conseguenza,  con  rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono  sostanze  o  preparazioni  di  sostanze  la  cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d)  sono  destinati  ad essere somministrati per via parenterale, fatte  salve  le  eccezioni  stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell''AIFA.
Si tratta, quindi, di medicinali ritenuti potenzialmente pericolosi se non vengono prescritti dal medico. Il precedente art. 87 dello stesso decreto legislativo stabilisce che sia l’Agenzia Italiana del Farmaco a stabilire, in sede di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio o in seguito, il regime di dispensazione individuando in quale categoria inserire il medicinale. Nel caso qui trattato, in quella dei medicinali soggetti a prescrizione medica (ripetibile).
Tale attività dell’AIFA non può che essere rivolta al pubblico interesse, e cioè alla tutela della salute pubblica per difendere il cittadino, impedendogli di procurarsi certi medicinali in assenza di prescrizione medica.   
Fatta questa indispensabile premessa, ed analizzando i vari provvedimenti di delisting, ci si accorge però come ai medicinali autorizzati, non venga sempre riservato il medesimo trattamento a fronte di identica composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione ed attività terapeutica. In pratica tra alcuni medicinali, sia branded che generici, esistono regimi di dispensazione diversi che portano a ritenere che la classificazione non risponda a ragioni di ordine farmacologico e clinico ma ad altre dettate da logiche di marketing. 
Perché questo avviene? E’ una domanda alla quale dovrebbe rispondere AIFA che, come organo dello stato, deve operare secondo criteri di imparzialità e trasparenza. La situazione descritta è già stata oggetto di attenzione da parte di associazioni di consumatori che stanno facendo presente ai propri associati come certi medicinali acquistabili solo in farmacia in quanto soggetti a prescrizione medica, possono essere reperiti nelle “parafarmacie” senza presentazione della prescrizione medica con altra denominazione ma aventi medesima composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione ed indicazione terapeutica.
A questo punto è però doverosa una risposta ufficiale da parte di tutti gli enti pubblici preposti alla tutela della salute.
Un recente articolo pubblicato sulla rivista Nuovo Collegamento dal titolo “Lo switch e le altre frecce avvelenate” valuta la problematica dando per assodato il danno che la farmacia riceve dall’eliminazione dell’obbligo di ricetta (switch). E’ veramente così? Almeno secondo una corrente di pensiero, che mi sento di appoggiare, dovrebbe essere il contrario. Si offre infatti al farmacista la possibilità di consigliare medicinali che prima avrebbe dovuto rifiutare, e tantomeno proporre al paziente, qualora gli venissero richiesti in assenza di ricetta. Sicuramente la possibilità, legittima, di svolgere quell’azione di consiglio, sempre più invocata, dovrebbe essere vista positivamente, anche dal punto di vista economico, avendo disponibile una più vasta gamma di prodotti da consiglio.
Negare il vantaggio può far sospettare che le frecce avvelenate consistano nella concorrenza delle “parafarmacie” che, anch’esse, potranno vendere gli stessi medicinali ma tutti, farmacie e “parafarmacie” a prezzo libero. Qualche maligno potrebbe inoltre sospettare che le farmacie vendessero fino ad oggi gli stessi medicinali in violazione dell’obbligo di prescrizione medica, offrendo così il fianco a Iene, Striscia la notizia o altre forme di giornalismo a forte impatto sul cittadino.

Maurizio Cini
Docente Università di Bologna

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