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Politica e Sanità

20 Maggio 2014

Pianta organica, dai Tar vedute disomogenee sulla revisione


Anche in tema di revisione della pianta organica c’è un’Italia disomogenea se non addirittura su poli opposti. Il quadro è stato messo in luce dall’Osservatorio IusFarma e vede da un lato una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia che «conduce all’impossibilità di una verifica, in qualsiasi sede, compresa quella giudiziale, delle decisioni assunte (sulla revisione della pianta organica), consentendo così ai comuni di effettuare scelte discutibili o, talvolta, palesemente miranti a favorire – nella migliore delle ipotesi – le farmacie comunali» e dall’altro le «puntualizzazioni del Tar toscano che consentono anche al giudice di ripercorrere, attraverso l’analisi della motivazione, l’iter logico-giuridico che ha condotto alle scelte effettuate, in modo da poterne vagliare l’adeguatezza rispetto ai parametri di legge o – se si preferisce – rispetto alle esigenze della popolazione, ed esercitando così un doveroso controllo sui criteri con i quali la legge è stata applicata». Due sentenze «sulla esigenza che i provvedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie siano corredati da una congrua motivazione» pubblicate lo stesso giorno ma così diverse: «la natura programmatoria dell’atto [di revisione della pianta organica] fa sì che esso non sia soggetto a obbligo di motivazione in ordine alla scelta della zona in cui collocare la nuova farmacia» sostiene il Tar friulano, «tagliando le ali a qualsiasi possibile critica inerente la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche» e lasciando libera «l’autorità di ignorare i prescritti pareri e di localizzare la nuova sede (o le nuove sedi) senza giustificare in alcun modo le sue decisioni». «Se neppure un evidente (e riconosciuto) vizio di incompetenza» degli organi comunali, è l’amara riflessione dell’Osservatorio IusFarma «è riuscito a indurre il Tar friulano ad annullare il provvedimento impugnato è da ritenersi che la tutela degli interessi dei farmacisti in quella Regione risulti davvero problematica». Inoltre, «secondo la sentenza la popolazione da prendere in considerazione sarebbe in ogni caso quella anagrafica di riferimento (cioè quella risultante al 31 dicembre di ogni anno pari), anche quando sulla base di dati successivi – come il censimento – sia emersa la sua diminuzione». Mentre completamente diversa la sentenza toscana: «Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie deve essere adeguatamente motivato tenendo conto dei pareri acquisiti al procedimento anche quando venga suggerita l’opportunità di una complessiva rimeditazione». Inoltre «il corretto riferimento al parametro della popolazione deve essere utilizzato non solo al fine della decisione di istituire o non istituire una nuova sede farmaceutica (in tal caso considerando l’intero territorio comunale) ma anche ai fini della corretta localizzazione della nuova zona farmaceutica sulla base di una valutazione complessiva della struttura del territorio che deve correttamente considerare anche la distribuzione della popolazione nei diversi ambiti territoriali». Un atteggiamento che «può portare anche all’annullamento dell’atto impugnato»: e infatti la sentenza «non si è limitata a disporre l’annullamento, ma ha anche enunciato i criteri guida che avrebbero dovuto orientare l’Amministrazione comunale in occasione della adozione del nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato».

Francesca Giani

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