Politica e Sanità
21 Maggio 2014Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014 n. 115 della legge di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 si è conclusa la vicenda conseguente, in materia di stupefacenti, la sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2014 n. 32. Con la sentenza erano state infatti disapplicate le norme che modificarono il D.P.R. 309/90, ed introdotte nel 2006 nella legge di conversione di un decreto legge che riguardava una materia assolutamente estranea alle problematiche inerenti i medicinali. La mancata coerenza tra le motivazioni di urgenza del D.L di fine 2005 e l’inserimento delle norme cosiddette “Fini-Giovanardi” è stata la vera motivazione giuridico-costituzionale alla base della pronuncia di incostituzionalità. E’ utile ricordare che le norme della “Fini-Giovanardi” sostituirono le precedenti cinque tabelle con le sole due (la II divisa in cinque sezioni da A a E) vigenti fino all’emanazione di un decreto legge, decisamente motivato dal carattere di urgenza, per la prosecuzione di tutte le attività che comportavano l’uso di sostanze stupefacenti per uso terapeutico. Nella discussione parlamentare per la conversione in legge del D.L. 36/2014 si sono poi inseriti interessi diversi da quelli inerenti l’uso terapeutico di alcune sostanze con particolare riferimento alla cannabis che, da poco più di un anno è stata inserita tra le droghe ad uso terapeutico.
Poche sono le novità di interesse del farmacista, ma vale la pena di ricordare che ora le tabelle degli stupefacenti (prive di qualsiasi utilità sono quindi quelle riportate nella tabella n.7 della Farmacopea) sono cinque, ma l’unica interessante il farmacista è quella denominata “Tabella dei medicinali”, a sua volta suddivisa in cinque sezioni. Le medesime della previgente tabella II.
Da rimarcare è il fatto che, come la precedente tabella I, le prime quattro tabelle comprendono le sostanze attive al fine di potere meglio modulare le relative sanzioni in caso di comportamenti illeciti con riguardo a diversi fattori, quali la particolare attività delle stesse (droghe pesanti e droghe leggere).
All’abrogazione dell’art. 39 del D.P.R. 309/90 consegue poi la messa a definitivo esaurimento del modello di bollettario buoni-acquisto di cui ad un decreto ministeriale del lontano 1976, rimanendo in vigore così il solo modello per acquisti singoli e cumulativi anche stampabile dal sito del Ministero della salute.
Per il medico viene introdotto l’obbligo, su richiesta del paziente, di certificare il legittimo possesso di medicinali stupefacenti in caso di viaggi all’estero, previa segnalazione da parte del paziente agli uffici doganali in uscita.
Infine la legge di conversione prevede che tutti gli atti regolamentari e di attuazione rimangono vigenti con la precisazione che, in luogo di “tabella II” di deve ora intendere “Tabella dei medicinali”.
Quanto al sistema sanzionatorio, completamente rivisto soprattutto in merito alle sanzioni per i delitti in materia di stupefacenti, questo dovrà essere valutato in seguito al solo fine della rilevanza penalistica per usi trascendenti la spedizione delle ricette.
Il decreto legge conclude con la modifica delle norme riguardo l’ammissione alla sperimentazione, dei medicinali per usi terapeutici non autorizzati nella Aic e con l’ammissione all’inserimento nell’elenco dei medicinali erogabili a carico del Ssn di quei medicinali che l’Aifa abbia valutato come utilizzabili per patologie non autorizzate, ma conformemente ai risultati di ricerche condotte, all’interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale, secondo parametri di economicità ed appropriatezza. Provvedimento legislativo innescato dal recente caso Avastin-Lucentis.
Maurizio Cini
Università degli studi di Bologna
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