Politica e Sanità
11 Giugno 2014Nelle ultime settimane sono circolate notizie circa proposte di modifica dei corsi di laurea che consentono l'accesso alla professione di farmacista (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche).
In effetti qualcosa si sta muovendo, soprattutto tenuto conto del progressivo spostamento verso gli aspetti più "medici" della professione, a partire dai servizi (ancora purtroppo abbozzati ma non operativi) e, maggiormente, dal ruolo che il farmacista può avere nella "compliance" del paziente nell'aderenza terapeutica alla prescrizione. Quest'ultimo ruolo non è purtroppo ancora sufficientemente diffuso, e forse anche non compreso in termini di risparmio per la spesa farmaceutica. Il consiglio del farmacista, il rapporto con i medici e il tempo dedicato al paziente che può dare la farmacia territoriale non sono infatti nemmeno paragonabili al corrispondente tipo di rapporto nei punti di distribuzione dei medicinali in assistenza diretta.
La Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Farmacia d'Italia (ex conferenza dei presidi) ha affrontato, per il momento, il contenuto dell'esame di abilitazione, a mio avviso iniziando dalla coda piuttosto che dalla testa del problema.
È verissimo che l'esame di stato di farmacista è basato su prove che risalgono al 1957 ma, essendo l'esame di stato una sorta di verifica, dal punto di vista professionale, di quanto il candidato ha appreso durante il corso di laurea, sarebbe stato auspicabile intervenire prima sui corsi di studio e poi sull'abilitazione.
La proposta avanzata dalla Conferenza dei Direttori è ora al vaglio della Federazione degli Ordini, prima di procedere verso l'inserimento in un disegno di legge che modifichi le norme del 1957.
Prima di tutto nel testo della riforma dovrebbero comparire le attività che ogni stato dell'Unione europea deve garantire a chi si fregia del titolo di farmacista. Le elenca una direttiva UE del 2005 integrata da una successiva del 2013 in procinto di essere recepita in Italia. Quindi le attività che dovrebbero - il condizionale è d'obbligo in questo momento - essere previste sono le seguenti: a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; b) fabbricazione e controllo dei medicinali; c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali; d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico; f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali; g) diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto; h) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici; i) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione; j) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.
Il documento, ancora in fase di definizione, non le contempla nella medesima forma ma ne elenca alcune per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine professionale e altre per le quali l'iscrizione non è richiesta. Purtroppo, condizionare già a livello di esame di abilitazione se sia richiesta o meno l'iscrizione, costituisce un limite del quale non si comprende il significato o l'utilità, dal momento che la legge ordinistica (anche nel testo di modifica all'esame ora del Parlamento) prevede l'obbligo dell'iscrizione per l'esercizio della professione di "farmacista". Occorrerebbe pertanto definire prima quali sono le attività riservate a questo professionista, modificando le leggi non più riferendosi alla laurea posseduta ma piuttosto alla professione per i quali si è abilitati. L'iscrizione all'Ordine è infatti opportuna per le inevitabili implicazioni deontologiche, anche nel caso di lavoro subordinato. Anche le prove d'esame proposte meritano un commento. È, infatti, prevista un'unica prova scritta solo di argomento farmacologico, mentre la tecnologia è limitata all'esecuzione di una formula magistrale. Infine la legislazione farmaceutica viene confinata alla prova orale insieme alla disciplina spicciola riguardante la spedizione delle ricette.
Riguardo alla tecnologia deve infatti essere ricordato come oggi le forme farmaceutiche presentino delle formulazioni e delle modalità di rilascio sempre più sofisticate sulle quali il farmacista al banco deve sapere dare informazioni e consigli al cliente. Infine la legislazione non può rimanere indefinita e, spesso, prerogativa dei soli membri farmacisti della commissione.
Maurizio Cini
Università degli studi di Bologna
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