Titolarità farmacia, rischi giuridici nelle forme associate
Nella sottoscrizione di atti che stipulano contratti di associazione in partecipazione tra farmacista titolare e un terzo soggetto, per esempio un finanziatore, è bene prestare attenzione a quanto si firma, soprattutto se tra gli atti c'è una controdichiarazione che chiarisce i reali intenti degli accordi, poiché in caso di contenzioso ciò che vale è solo l'elemento probatorio. Il monito sugli strumenti contrattuali spesso utilizzati per l'acquisto della farmacia e per disciplinarne la successiva gestione, emerge da una riflessione proposta da Silvia Stefania Cosmo, legale di IusFarma, su una pronuncia della Corte di cassazione. «Il monito vale sempre, ma va ricordato soprattutto in vista delle aperture di nuove sedi assegnate dal concorso straordinario anche a candidati vincitori che si sono presentati in forma associata» sottolinea l'avvocato. E aggiunge: «Il combinato di più figure contrattuali può portare a risultati diversi rispetto agli intenti reali, come accaduto nel caso affrontato dalla Cassazione, in cui un familiare non farmacista ha finanziato l'acquisto della farmacia della cognata farmacista abilitata, che quindi si era intestata la proprietà della farmacia. Una scrittura, successivamente andata distrutta, riconosceva che la farmacia era stata acquistata dal familiare non farmacista allo scopo di fare propri i profitti della farmacia e imponeva alla farmacista la stipulazione di un contratto fittizio di associazione in partecipazione a favore della moglie del familiare non farmacista in forza del quale si sarebbe garantito la metà degli utili. A titolo di garanzia di quanto finanziato» prosegue l'avvocato «alcuni anni dopo il finanziatore ha ottenuto di stipulare un contratto preliminare di compravendita con cui la farmacista si impegnava a vendere a lui o a persona da nominare la farmacia, dandosi atto del pagamento del prezzo, nonché di rinnovare il contratto di associazione in partecipazione». Quando, per motivi non noti, il caso è stato portato dalla farmacista davanti ai giudici affinché, chiarisce Cosmo «fosse annullato sia il preliminare di vendita sia il contratto di associazione in partecipazione, poiché mancava una controdichiarazione che provasse la diversa volontà delle parti la Corte ha dichiarato validi gli atti stipulati e non in contrasto con la normativa vigente. È, infatti, possibile conferire a terzi solo diritti di partecipazione economica nell'ambito dell'attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l'amministrazione e la gestione al farmacista che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso» ribadisce il legale. Ma ciò che va messo in evidenza è che «il raggiungimento della prova della effettiva volontà di dar corso ai contratti stipulati e l'assenza di una controscrittura di simulazione, ha impedito di provare che questi ultimi fossero in realtà concepiti per mascherare l'attribuzione al proprietario sostanziale della farmacia degli utili realizzati, al netto di una retribuzione in favore della farmacista, titolare apparente della farmacia. Sulla circostanza vale dunque la pena di riflettere con molta attenzione non dimenticando che la titolarità delle farmacie e la gestione dei relativi servizi può spettare soltanto a persone qualificate sul piano professionale in modo da evitare che possano cadere in mano ad imprenditori animati solo da intenti speculativi».
Simona Zazzetta
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