Fascia C, per Consulta l’esclusiva è costituzionale. Gullotta: ora Corte diritti uomo
Non solo «l'incondizionata liberalizzazione della fascia C con obbligo di ricetta inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione, potrebbero alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini», ma anche l'erogazione di tali farmaci «verrebbe affidata a esercizi commerciali che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare a una quantità meno intensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alle prescrizioni». Sono queste alcune delle argomentazioni richiamate dalla Corte Costituzionale alla base della sentenza del 9 luglio - depositata sabato - con cui la Consulta ha dichiarato infondato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato nel 2012 dal Tar Calabria in seguito al ricorso di una titolare di parafarmacia sulla Fascia C. Quella che regola la rivendita dei farmaci, ha scritto la Consulta nella sentenza, è una «complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica» in cui sono previsti «strumenti» per «garantire, in relazione all'approvvigionamento dei medicinali, l'uguale tutela della salute dei cittadini in tutte le parti del Paese». «La pianificazione territoriale» è uno, ma non «l'unico», ci sono poi la «serie di obblighi» che «gravano sul farmacista» e che «si sono sviluppati nel corso del tempo e dell'aumento delle conoscenze in materia farmacologica» fino ad arrivare a porre «a carico delle farmacie una serie di funzioni assistenziali di stretta collaborazione col Servizio sanitario nazionale». Alla luce di questi obblighi, «è indubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze»: «non si tratta di accogliere l'opinione secondo cui i farmacisti che hanno superato il concorso per l'assegnazione di una farmacia danno maggiori garanzie rispetto a quelli preposti alle parafarmacie, poiché gli uni e gli altri hanno il medesimo titolo di studio e sono iscritti a tutti gli effetti all'albo professionale. Si tratta, invece, di prendere atto che la totale liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica - che sono medicinali con una maggiore valenza terapeutica, risultando altrimenti privo di senso l'obbligo di prescrizione - verrebbe affidata ad esercizi commerciali che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantità meno intensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alle prescrizioni». Tanto più che, proprio trattandosi di una «complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci» «non è possibile isolare uno degli elementi senza tenere conto della disciplina nella sua globalità». «La Corte Costituzionale descrive uno stato giuridico-fattuale diametralmente opposto a quello effettivamente esistente» è la contestazione del presidente delle Parafarmacie italiane, Davide Giuseppe Gullotta, «e a questo punto non resta che appellarci alla Corte europea dei diritti dell'uomo». «Non si comprende l'affermazione della Corte per cui vi sarebbero nelle farmacie maggiori garanzie per la tutela della salute dei cittadini (affermazione che, però, rimane a un livello generico e senza alcuna specificazione). I requisiti di sicurezza e controllo per i farmaci nelle farmacie e parafarmacia sono identici: con il recente decreto Crescitalia sono stati oramai inseriti all'interno dei nostri esercizi tutti gli obblighi di sicurezza». Ma soprattutto «non è vero che i farmaci di fascia C possono essere dispensati nelle parafarmacie ad accezione di quelli espressamente indicati in un dato elenco. È vero infatti l'opposto: possono essere dispensati nelle parafarmacie solo quei farmaci che sono inseriti in un determinato elenco predisposto dall'Aifa», così come «non è vero che esiste il principio per cui i farmaci di fascia C sono liberalizzati e che è residuale il divieto della loro vendita ma vale semmai l'opposto: i farmaci di fascia C soggetti a prescrizione "vendibili" nella parafarmacie sono solo una minima parte». «Questa sentenza» è invece il commento di Annarosa Racca, presidente di Federfarma, «pienamente in linea con quella del 5 dicembre della Corte di Giustizia Europea sullo stesso argomento, conferma che la programmazione territoriale delle sedi farmaceutiche, gli obblighi di servizio, lo stretto legame con il Ssn e il mantenimento della ricetta nell'ambito della farmacia concorrono tutti insieme a garantire un servizio farmaceutico efficiente e capillare. Chi ancora continua a avanzare proposte che scardinerebbero il servizio farmaceutico, prenda finalmente atto del fatto che le regole tutelano i cittadini».
Francesca Giani
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