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Politica e Sanità

05 Settembre 2014

Trust in farmacia, l’esperto: deve rispettare i capisaldi del sistema


La riconosciuta legittimità del trust in farmacia è utile per il riacquisto dell'azienda nel patrimonio familiare, ma è anche coerente con i capisaldi del diritto farmaceutico e delle prioritarie prescrizioni di diritto pubblico. Il trustee non può che essere un farmacista (o più farmacisti), è il pieno ed esclusivo proprietario della farmacia - sia pure gravato degli impegni obbligatori assunti nell'ambito del contratto di trust - ed è investito di tutte le responsabilità di legge, in linea con le norme che riservano la proprietà della farmacia esclusivamente ai farmacisti, con esclusione dei non farmacisti e delle società di capitali, la cui validità è stata recentemente ribadita anche dalla Corte di Giustizia UE. La riflessione arriva da Quintino Lombardo avvocato dello Studio Cavallaro, Duchi e Lombardo di Milano e Roma e si basa sulla sentenza del Tar di Brescia, depositata nei giorni scorsi, che ha dato ragione ai ricorrenti contro il provvedimento della Asl che ha negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare deceduto - eredi di età giovane e privi del titolo per subentrare direttamente - con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro. «A quanto risulta» spiega Lombardo «la sentenza costituisce un primo precedente in materia. Il trust - istituto del diritto anglosassone, disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata dall'Italia con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 - è uno strumento ancora poco utilizzato nel mondo delle farmacie e, vuoi per la relativa novità, vuoi per la complessità, si è talvolta addirittura dubitato della stessa possibilità di utilizzarlo per il passaggio generazionale della farmacia o per affrontare le questioni di successione ereditaria». Ma a emergere dalla sentenza è che «a determinate condizioni, il trust è compatibile con la disciplina speciale in materia di farmacie, non confligge cioè con le norme che riservano la proprietà della farmacia ai farmacisti e che impongono di non dissociare la titolarità della farmacia e l'esercizio dell'impresa dalla proprietà piena dell'azienda, così garantendo pienamente il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico tutelate». Il primo principio affermato, spiega ancora Lombardo, «è che la finalità di mantenere la farmacia nel patrimonio famigliare mediante un primo trasferimento al trustee e un successivo trasferimento ai beneficiari eredi minori è senz'altro una finalità lecita. Non c'è alcun intento punitivo da parte del legislatore nell'aver previsto un periodo molto breve di gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi». Trattasi di finalità lecita «per raggiungere la quale il trust viene quindi riconosciuto come uno strumento legittimo, che rispetta i capisaldi del diritto farmaceutico». Ma attenzione, occorre ricordare che «il trust è un istituto di notevole complessità e che quindi, proprio perché è uno strumento che può essere utilizzato in vari modi, non tutti i trust possono andar bene per la farmacia, proprio perché parliamo di un'azienda con un regime giuridico tutto particolare». In questo senso, «fondamentali sono le considerazioni conclusive della pronuncia, dove è richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ribadisce l'importanza, a prioritaria tutela della salute pubblica, del principio in base al quale il titolare della farmacia deve esserne anche proprietario. Credo davvero che tale riferimento non sia casuale: indica che il trust non è illegittimo a condizione che trasferisca la proprietà a un farmacista idoneo e che costui, sia pure nell'ambito e nei limiti delle regole e delle obbligazioni interprivatistiche del trust, possa gestire la farmacia, di cui è diventato proprietario, con i poteri e la sovranità del professionista e dell'imprenditore che risponde di ciò che fa per i suoi pazienti/clienti, "mettendoci la faccia", come si dice oggi, o per meglio dire con tutta la propria responsabilità imprenditoriale e professionale». Ne risulta che «la farmacia può essere intestata solo a farmacisti o a società di farmacisti, nel rispetto della normativa, restando escluse soluzioni diverse».   

Francesca Giani

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