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Politica e Sanità

18 Settembre 2014

Obbligo assicurativo, da Fofi chiarimento sulle sanzioni


In merito all'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie, farmacisti compresi, gli Ordini, che secondo la normativa hanno il compito di verificare l'ottemperanza del provvedimento, con la possibilità di comminare sanzioni, effettueranno una valutazione della sussistenza di elementi che possano giustificare l'eventuale inadempimento tenendo conto, oltre che della mancata pubblicazione del DPR - previsto dalla normativa - che dovrebbe specificare requisiti e fornire indicazioni, anche dei tempi ridotti per la stipula delle polizze. È questa la rassicurazione che arriva dalla Fofi come spiega a Farmacista33 il presidente Andrea Mandelli: «Anche se tuttora non si conoscono i requisiti minimi assicurativi, l'inottemperanza all'obbligo assicurativo costituisce comunque una violazione disciplinare. Tuttavia, gli Ordini dovranno valutare la sussistenza di elementi che possano giustificare l'eventuale inadempimento tenendo conto, oltre che della mancata pubblicazione del DPR, anche dei tempi ridotti per la stipula delle polizze». Un obbligo, specifica ancora Fofi, che è da intendersi per chi effettivamente esercita la professione: «Sembra pacifico che l'obbligo di stipulare la polizza discende dall'esercizio della professione: il disoccupato o anche il farmacista in pensione, che non svolgano attività professionale, non sono tenuti a questo adempimento. Detto in altre parole, la stipula della polizza è una condizione necessarie per esercitare, non per essere iscritti all'Albo».

Francesca Giani

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