Politica e Sanità
11 Ottobre 2014Dal 15 agosto scorso tutti i professionisti sanitari hanno l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di propri assistiti.
Purtroppo, come solitamente avviene nel nostro Paese, la norma non è a tutt'oggi applicabile nella sua completezza, mancando il regolamento attuativo contenente i requisiti che debbono caratterizzare le polizze assicurative. In buona sostanza la situazione attuale può essere riassunta nel seguente concetto: "assicurarsi è obbligatorio; come e per quanto, fai tu".
L'obbligo è contenuto nel comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 138/2011 conv. nella legge n. 148/2011 che recita: "A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale...".
Successivamente il D.L. n. 158/2012 conv. nella legge n. 189/2012 (decreto Balduzzi), stabilendo tra l'altro la non punibilità in sede penale per colpa lieve del professionista sanitario quando si attiene "a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica", prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica contenente "le procedure ed i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri...". Successivamente la legge di conversione del D.L. n. 90/2014, in vigore proprio dal 15 agosto 2014, ha individuato i destinatari dell'obbligo aggiungendo il comma 1-bis all'art. 3 del decreto Balduzzi: "A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (Rct) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
È pertanto chiaro che obbligati sono i liberi professionisti e le strutture sanitarie appartenenti al Ssn o alle strutture private o convenzionate con il Ssn. Ne deriva che sono tenuti a dotarsi della copertura assicurativa (fin dal 15 agosto) i farmacisti che operano in regime di libera professione (turnisti o sostituti occasionali), i titolari di farmacia o di "parafarmacia", con polizza che copra la responsabilità civile dei propri dipendenti nei confronti dei clienti e degli altri professionisti con i quali collaborano. Sono quindi comprese le aziende municipalizzate, i comuni e le società che gestiscono farmacie pubbliche.
La piena applicazione si avrà però allorquando entrerà in vigore il citato Dpr il cui testo in bozza è già disponibile ma ancora al vaglio della Conferenza Stato Regioni. Dalla bozza sono però estraibili i seguenti principi:
1) Il massimale minimo non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00;
2) Le polizze stipulate prima dell'entrata in vigore del Dpr, e non conformi, restano in vigore fino alla prima scadenza annuale;
3) È previsto che il premio sia basato sul concetto di bonus/malus;
4) È prevista la costituzione di un fondo denominato "Fondo rischi sanitari" che, garantendo un'idonea copertura assicurativa, interviene nei seguenti casi: a) nel caso in cui il professionista dimostri di avere corrisposto un premio superiore ai parametri stabiliti da un apposito comitato, il fondo rimborsa la differenza versata in relazione al reddito del professionista; b) nel caso in cui il professionista abbia ricevuto tre rifiuti alla stipula di una polizza, il fondo provvede a reperire sul mercato una polizza avente i requisiti previsti ed eventualmente a farsi carico della differenza di cui alla lettera a).
In relazione al testo del regolamento qui sopra commentato sono però possibili e prevedibili modifiche in sede di discussione da parte della Conferenza Stato Regioni.
Maurizio Cini
Associazione scientifica farmacisti italiani
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