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Politica e Sanità

04 Novembre 2014

Pianta organica, Consiglio di Stato: Giunta propone, Consiglio comunale dispone


Una recente decisione del Consiglio di Stato ha stabilito che in tema di pianta organica delle farmacie, la Giunta comunale ha la funzione di proporre la revisione e il Consiglio comunale quella di disporre in proposito, previa acquisizione dei prescritti pareri. La decisione, fa notare l'avvocato Francesco Cavallaro, dello Studio Cavallaro, Duchi e Lombardo di Milano e Roma, «di fatto rimescola le carte» rispetto a quanto finora la giurisprudenza del Consiglio di Stato sembrava aver stabilito nell'indicare la Giunta quale organo comunale competente a provvedere sulla revisione della pianta organica. «Si tratta di una indicazione ragionevole e quindi condivisibile» afferma l'avvocato, ma fa anche notare come non ci sia stata attenzione a «raccordare, sia pure in termini dialettici, la propria soluzione del problema con quella (pur discutibile) che l'ha preceduta e che era ormai da tempo consolidata». E aggiunge: «Non potendosi escludere che, anche in tempi brevi, altre sentenze possano preferire la soluzione precedente, sarebbe stato opportuno che, anziché determinare un contrasto di giurisprudenza dall'esito imprevedibile, la Sezione avesse richiesto l'intervento dell'Adunanza Plenaria, uno dei compiti della quale è proprio quello di individuare con particolare autorevolezza la soluzione dei problemi controversi». Nella sua analisi pubblicata su Iusfarma, l'avvocato fa notare che nelle decisioni precedenti, indipendentemente se pronunciate prima o dopo l'entrata in vigore del decreto Monti (L. 27/2012), la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre lasciato «in capo alla Giunta la (nuova) competenza a provvedere, attribuita in sostituzione di quella a esprimere il parere comunale» dichiarando in vari modi la volontà a non modificare o alterare quanto fino a quel momento definito. «Con la sentenza n. 4705 del 16.9.2014» ribadisce l'avvocato «la III^ Sezione ha operato un radicale rovesciamento di prospettiva in quanto, a suo giudizio, la deliberazione della Giunta "si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva che culmina nel deliberato del Consiglio comunale, il quale definisce le nuove sedi e zone di influenza delle farmacie nel nuovo rapporto", mentre l'atto della Giunta comunale "laddove avvia il procedimento e delinea il nuovo assetto degli esercizi necessariamente, non deve essere preceduto dai pareri dell'Asl e dell'Ordine dei Farmacisti, essendo all'evidenza preordinato a costituire l'oggetto su cui deve intervenire l'apporto consultivo obbligatorio dei predetti organismi"». In definitiva, chiarisce Cavallaro, «alla Giunta comunale compete l'espressione di una proposta che assume il ruolo di atto preparatorio sul quale devono esprimere il loro parere la Asl e l'Ordine professionale, mentre la delibera di revisione delle sedi farmaceutiche, avendo natura di atto di pianificazione sul territorio del servizio di distribuzione e vendita di farmaci, rientra nella competenza del Consiglio comunale».

Simona Zazzetta

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A cura di Redazione Farmacista33

 
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