Piano farmacie: Consiglio di Stato scioglie dubbio su competenze comunali
Con la sentenza n. 4705 del 16 settembre 2014, la terza sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su alcuni principi che hanno animato le aule dei Tar e anche della stessa sezione del massimo organo della Giustizia amministrativa. La materia del contendere riguardava principalmente il diniego di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia di Salerno in pendenza della decisione del Comune di individuare le nuove zone in cui istituire le sedi, al fine di inserirle nel concorso straordinario che la Regione doveva bandire. Su questo aspetto il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego, essendosi, in quel momento, instaurato un periodo di salvaguardia paragonabile alla prassi seguita, in materia edilizia, nelle more della modifica degli strumenti urbanistici. Il Comune aveva infatti predisposto il provvedimento di individuazione delle nuove sedi che, successivamente, aveva sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale corredandolo dei pareri della Asl e dell'Ordine dei farmacisti. È proprio su questo aspetto che la sentenza sembra porre fine al dubbio, quasi amletico, se sia della Giunta o del Consiglio comunale la competenza a deliberare in materia di ubicazione delle nuove sedi. Basta leggere il seguente passo della sentenza: "Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 [testo unico sull'ordinamento degli enti locali] spetta, invero, di massima al Consiglio comunale, quale organo politico esponenziale della comunità locale, l'adozione di atti che assumano valenza di pianificazione del territorio dei diversi interessi collettivi di rilievo generale che ad esso riconducono e che, nella specie, coinvolgono la tutela del diritto alla salute l'accessibilità al servizio di vendita di prodotti farmaceutici". Il Consiglio di Stato, quindi, fa propria l'osservazione alla base di tanti ricorsi precedenti, sia di primo che di secondo grado, basati sull'incompetenza della sola Giunta, ancorché supportata dai pareri di Ordine e Asl. Il passaggio della sentenza chiarisce quindi il dubbio, sorto dopo l'entrata in vigore della legge, alimentato dal fatto che, con la previgente normativa, il comune forniva alla regione unicamente il parere sulla proposta di revisione della pianta organica. Ora, invece, il comune è chiamato ad una vera e propria programmazione dell'assistenza farmaceutica sul proprio territorio. Tale principio, ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza sulle leggi delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, costituisce senz'altro un rafforzamento del concetto di pubblico servizio svolto dalle farmacie con una rete territoriale soggetta, così, ad un impegnativo atto programmatorio del comune. Chiarito tale dubbio, rimangono sul tappeto alcune situazioni ben localizzate, laddove delibere di giunta imperfette attendono ancora la ratifica da parte del Consiglio comunale. Il caso più eclatante riguarda il comune di Palermo, dove le 29 sedi a concorso (27 di nuova istituzione e due vacanti), sono state decise dall'allora Commissario (che raccoglieva in sé le funzioni di giunta e consiglio, però) ma senza i prescritti pareri che furono forniti solo successivamente. L'atto in sé potrebbe anche essere considerato legittimo, tenuto conto della particolare situazione del comune al momento della decisione ma viziato dalla mancata acquisizione dei pareri obbligatori anche se non vincolanti. Non è dello stesso parere il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, che auspica, più che ragionevolmente, un passaggio dal Consiglio comunale in carica al fine di dare una legittimazione piena. Il Consiglio comunale potrebbe altresì apportare modifiche all'ubicazione delle sedi attuando così il sacrosanto principio che il Consiglio di Stato ha, con la sentenza di cui qui si tratta, finalmente confermato.
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