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07 Gennaio 2020

Manifesto per la libertà professionale del farmacista, Mnlf: base teorica per la riforma


Manifesto per la libertà professionale del farmacista del Movimento nazionale liberi farmacisti "rappresenterà la base teorica per l'azione di riforma del sistema di distribuzione del farmaco e della professione di farmacista per il 2020"

Il Manifesto per la libertà professionale del farmacista elaborato e diffuso dal Movimento nazionale liberi farmacisti "rappresenterà la base teorica per l'azione di riforma del sistema di distribuzione del farmaco e della professione di farmacista per il 2020". È quanto si legge in una nota dell'associazione che "ribadisce la necessità di riformare l'intero sistema che non risponde alle reali necessità dei cittadini, ma a esigenze di tutela di un privilegio".
I farmacisti, scrive l'associazione, "vivono una situazione di forte preoccupazione e proprio in questi giorni ricorrono sette anni dalla scadenza del contratto, sette anni i cui i dipendenti hanno visto perdere in maniera grave il loro potere d'acquisto. I cittadini debbono sapere quando si recano in farmacia che dietro la gentilezza e la disponibilità del farmacista collaboratore si cela un grande sforzo per continuare a fornire un servizio di qualità e professionalità, mentre questa non è riconosciuta innanzitutto in termini economici". Nei prossimi mesi il Mnlf si farà promotore di azioni di sensibilizzazione che non escludono il ricorso alla piazza.

Manifesto per la libertà professionale del farmacista

Ecco i principi enunciati nel documento:

La professione di farmacista è libera indipendentemente dal luogo ove ella si svolge
Non è il luogo ove si svolge la professione a legittimare l'attività del farmacista, ma il professionista che con la propria attività rende legittimo quel luogo dotato delle dotazioni tecniche necessarie. Qualsiasi luogo che risponde ai requisiti tecnici è legittimato con la presenza del farmacista allo svolgimento della professione.

Tutti i farmacisti hanno il diritto ad esercitare la propria professione liberamente, sia professionalmente che imprenditorialmente
Nessuna norma o legge può impedire lo sviluppo umano e la libertà della persona, quando tali norme o leggi sono contrarie ai principi fondamentali dei diritti umani, esse vanno cambiate. Il farmacista, quale cittadino dello Stato italiano, non può essere privato della possibilità di esercitare la propria professione liberamente e, se lo desidera, anche imprenditorialmente per migliorare la propria condizione economica e quella della sua famiglia.

È il farmacista e nessun altro, l'artefice delle proprie scelte professionali, sia egli titolare dell'esercizio in cui opera o collaboratore della stessa
Le scelte professionali del farmacista nell'ambito di quanto previsto dalle norme in vigore, sono personali. Nessuno può imporre scelte diverse utilizzando posizione di potere, anche lavorativa.

Le attività del farmacista con le conseguenti responsabilità civili e penali, debbono essere ricompensate adeguatamente e decorosamente
Le complesse attività del farmacista, con le conseguenti responsabilità civili e penali che esse comportano, debbono essere retribuite adeguatamente e parametrate in maniera uniforme all'attività professionale. Il decoro di una professione prevede che la conoscenza sia giustamente riconosciuta anche economicamente e che nessuno dei componenti della categoria tragga vantaggio ingiustificato per sé, impedendo la crescita economica di tutti gli altri.

Nessun obbligo commerciale può essere imposto nelle scelte professionali del farmacista quando queste sono legate al mantenimento e alla cura della salute della persona
Le scelte professionali non possono in alcun modo essere condizionate da influenze commerciali o tecniche di marketing, esse debbono essere sempre e solo ispirate a scienza e coscienza per il bene e la tutela della salute di chi a quel professionista si rivolge.

Ovunque venga dispensato un farmaco in strutture pubbliche o private l'atto deve essere eseguito, controllato e sorvegliato da un farmacista
Il farmacista è soggetto laureato ed abilitato a dispensare i farmaci, nessuno privo di tale abilitazione può sostituirlo in alcun ambito. Ove viene dispensato il farmaco deve essere presente la figura del farmacista.

La formazione continua del farmacista deve essere indipendente, non finalizzata al mero raggiungimento di traguardi formali, ma sostanziata dall'acquisizione delle ultime scoperte scientifiche
Il sistema di formazione continua per i professionisti è posto in essere a tutela dei cittadini. La crescita professionale del farmacista deve essere indipendente da influenze di natura commerciale, essa non può essere ridotta ad una mera collezione di punteggi formali, ma sostanziata da programmi di aggiornamento improntati alla conoscenza diretta delle ultime scoperte scientifiche e degli aggiornamenti relative alle linee guida delle più importanti patologie.

Le conoscenze e le specializzazioni ottenute dal farmacista in ambito universitario devono poter essere riconosciuti completamente nei diversi ambiti lavorativi
Tutte le conoscenze e le specializzazioni acquisite dal farmacista debbono poter essere disponibili per la comunità, non vi possono essere veti interdisciplinari che impediscano l'esercizio di tali competenze con il solo fine di limitarne gli ambiti di influenza. Tali conoscenze debbono poter essere insegnate nei rispettivi campi d'istruzione.

Nessuna discriminazione di genere può essere posta in essere, le donne debbono poter affrontare la gravidanza e la cura dei propri figli, nei tempi più consoni, senza che la propria carriera professionale ne sia compromessa
Nessuna discriminazione di genere può essere posta in essere a carico delle donne, sia negli orari di lavoro che nei tempi necessari alla cura della prole. All'atto dell'assunzione nessun vincolo diretto o indiretto può essere imposto rispetto alla possibilità di gravidanza. Alla professionista deve essere garantito il pieno sviluppo professionale.

Nessun datore di lavoro ha il diritto d'imporre comportamenti illeciti ai propri dipendenti, tantomeno favorire la consegna di farmaci senza la dovuta presentazione della ricetta medica
L'imposizione. pena il licenziamento, di comportamenti illeciti ai propri dipendenti è atto contrario a qualsiasi codice etico. Nessuno può imporre la consegna di farmaci quando questa è prevista dopo la presentazione di ricetta medica. Attiene ad ogni singolo farmacista la valutazione nei casi d'urgenza previsti dalla legge.

TAG: FARMACO, FARMACISTI, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, MOVIMENTO NAZIONALE LIBERI FARMACISTI (MNLF), FARMACISTI COLLABORATORI, FARMACISTA

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