Concorso straordinario, da Consiglio di Stato nuova sentenza su punteggio ruralità
Nel calcolo del punteggio nell'ambito del concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi, la maggiorazione per la "ruralità" non va considerata un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti. È quanto indicato dalla sentenza (N. 02312/2020) del Consiglio di Stato che ha rigettato un ricorso contro la graduatoria definitiva del concorso in Provincia di Trento, in particolare per il criterio adottato per il punteggio da attribuirsi nella valutazione dell'esperienza professionale acquisita". A chiedere il rigetto la Provincia di Trento sul cui operato era intervenuto anche il Tar di Trento (T.R.G.A. di Trento) dichiarandolo illegittimo.
Consiglio di Stato, sentenza 2018 sulla ruralità
Nel 2017, infatti, il T.R.G.A. di Trento aveva accolto (sentenza n. 249) il ricorso contro la graduatoria definitiva dichiarando "illegittimo il criterio adottato nel concorso quanto al punteggio da attribuirsi nella valutazione dell'esperienza professionale": aveva riconosciuto il diritto "all'attribuzione del maggiore punteggio di 3,5 punti (complessivamente 35 punti in luogo dei 31,5 riconosciuti dalla Commissione per "esperienze professionali /titolare di farmacia"), e anche ritenuto "illegittima l'esclusione della maggiorazione del 40% del punteggio per i titoli per esercizio professionale fino ad un massimo di 6,50, per i farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali". Contro questa sentenza c'è stato un altro ricorso, accolto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1319 del 2018) in cui erano state richiamate diverse normative. In primis il combinato disposto della legge n. 221 del 1968 e della legge n. 362 del 1991, due "norme che si integrano" secondo le quali, "la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l'esperienza professionale, nell'ambito della quale va ascritta anche l'anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35". Un combinato che non intende "vanificare l'intento del legislatore di attribuire un "premio" al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (rurali)", ma anzi che conferma il razionale del concorso "che è certamente quello di valorizzare l'esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l'esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni". In quella sentenza, il Cds rileva che "una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell'esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione" per istituire il concorso. Richiamato anche l'art. 16 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 in cui è previsto che "Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221". E anche se la norma non è direttamente applicabile al caso in questione "risolve i dubbi interpretativi che avevano caratterizzato le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e orienta in questo caso l'interprete".
Maggiorazione "ruralità" non è un punteggio aggiuntivo
Sulla base di queste premesse, i giudici hanno ritenuto l'attuale ricorso non fondato e hanno ribadito che "la maggiorazione per la "ruralità" non è un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti" e che, "il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti, come ribadito dal C.d.S., comporta infatti che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della "titolarità", il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per "ruralità" della sede".(SZ)
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A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
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