La Fofi chiede chiarimenti al ministero della Salute sulla possibilità per il farmacista laureato anche in biologia di esercitare contemporaneamente la professione di biologo
Persistono i dubbi sulla possibilità per il farmacista laureato anche in biologia, di esercitare contemporaneamente la professione di biologo riconosciuta come sanitaria dalla legge sul riordino delle professioni sanitarie. A chiedere al ministero della Salute un chiarimento e è la Federazione degli Ordini che i farmacisti, prospettando un'interpretazione evolutiva e attualizzata della norma, fondata su precise argomentazioni.
Da norme su Farmacia dei servizi possibile interpretazione evolutiva
Nella lettera indirizzata alla Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn, la Fofi richiama i riferimenti di legge da cui si muove la richiesta: con l'entrata in vigore della L. 3/2018, che riconosce la professione di biologo come sanitaria, sono sorti numerosi dubbi circa la possibilità che possa essere esercitata dal medesimo professionista contemporaneamente a quella di farmacista. La nuova norma ha infatti creato "criticità interpretazioni in merito all'applicazione" di quanto previsto dall'art. 102 del Regio Decreto 1265/1934. Secondo la Fofi, l'art. 102 "nel richiamare per il divieto di cumulo "l'esercizio della farmacia" e non quello della professione di farmacista - porta a ritenere che sia precluso l'esercizio contemporaneo in farmacia della professione di biologo e di farmacista da parte di uno stesso professionista, che può esercitare quella di biologo in luoghi diversi dalla farmacia stessa. Ovviamente, nell'esercizio delle due diverse professioni, dovranno essere rispettate le prerogative professionali afferenti a ciascuna di esse". E porta due argomentazioni per "rafforzare la lettura": la norma, "fin dalla sua origine, pareva tesa a prevenire un conflitto di interesse tra "l'esercizio della farmacia" e quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali, conflitto che, è di tutta evidenza, non sussiste con riferimento alla professione di biologo". Inoltre, "la stratificazione della normativa, che ha comportato il riconoscimento di altre professioni sanitarie, nonché l'introduzione della disciplina della farmacia dei servizi dovrebbero indurre ad interpretare l'art. 102 in una prospettiva evolutiva". La Federazione ritiene "nell'ambito di un'interpretazione attualizzata della suddetta disposizione, che tenga conto della sopraggiunta normativa, della ratio della norma, nonché degli ultimi sviluppi giurisprudenziali — che possa sussistere, con i limiti sopra precisati e qualora l'interessato lo richieda, la possibilità della doppia iscrizione all'Albo dei farmacisti e dei biologi, nonché il contemporaneo esercizio delle due professioni purché lo stesso non avvenga in farmacia".
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A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
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