Tirocinio farmacisti, potenziata la parte pratica. Ecco come cambia e cosa prevede la normativa
Il Ddl sulle lauree abilitanti pone le basi per un adeguamento del corso di studi e una revisione e potenziamento del tirocinio. Ecco le novità
Il Ddl sulle lauree abilitanti, approvato in via definitiva dal Senato a fine ottobre, e non ancora in Gazzetta ufficiale, ha posto le basi per un adeguamento del corso di studi e una revisione e potenziamento del tirocinio pre lauream. Tante sono le novità - che andranno declinate in provvedimenti attuativi -, e le ricadute su farmacisti e farmacie. Vale la pena fare un punto.
Ddl lauree abilitanti: contenuti e step per le novità
Come si ricorderà, a essere interessate dal cosiddetto Ddl sulle lauree abilitanti - approvato in via definitiva dal Senato a fine ottobre e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - sono alcune professioni regolamentate, tra cui quella di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Un primo aspetto da rilevare - finalizzato a ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro - concerne l'esame conclusivo del corso di studi universitario (classe LM-13 per il settore), che diventa abilitante all'esercizio della professione di farmacista. Proprio per dare corpo a questa novità, fa il punto Fofi in una circolare, "gli esami finali delle classi di laurea in questione, tra cui quelli per il conseguimento della laurea in farmacia e farmacia industriale, devono includere lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale eÌ, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento". Il Ddl ha previsto, di conseguenza, "l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante" citate, che viene comunque demandato "a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge". Una previsione, questa, che "recepisce la richiesta avanzata dalla Federazione - al Ministero e in occasione di audizioni parlamentari" -, della necessitaÌ di "adeguare i curricula universitari alla evoluzione del ruolo della professione nel contesto sanitario e sociale del Paese".
Il tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio: ecco come cambia
Ma ad avere importanti ricadute è anche tutto l'apparato che rivede il tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Nel dettaglio, "il disegno di legge prevede che almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti" tramite questo strumento. "Le modalità di svolgimento, certificazione e valutazione sono individuate nell'ambito della disciplina delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. La previsione di una valutazione interna al corso di studi del tirocinio pratico valutativo eÌ in linea con quanto osservato dalla Federazione che aveva formalmente rappresentato al Ministero dell'Università e della Ricerca la necessitaÌ di mantenere distinti i momenti dell'esame di laurea e della valutazione delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico-valutativo", per "assicurare un adeguato livello formativo, che avrebbe rischiato di essere compromesso dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea". A ogni modo, "le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi (acquisiti con lo svolgimento dello stesso) e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice sono demandate anche in questo caso a decreto del Miur, adottato di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali dell'Ordine. Con decreto rettorale, invece, le università dovranno adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo". In merito al tirocinio va ricordato l'intervento di Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi e presidente della Fondazione Cannavò, a FarmacistaPiù, che aveva acceso i riflettori sulla necessità di retribuire tale percorso formativo: «La permanenza per circa sei mesi di un giovane laureando, che deve imparare sul campo gli aspetti di natura tecnica, logistica e professionale, richiede dedizione e impegno. Se si vuole che la formazione sia fatta bene e abbia un senso, il farmacista Tutor professionale che opera in farmacia deve essere remunerato, così come avviene per i medici che ospitano in ambulatorio i professionisti in formazione. Per questo, è necessario che da parte pubblica vengano individuate e allocate risorse economiche. È un aspetto che merita di essere considerato e che va fatto presente al Miur».
Decorrenza dell'esame abilitante
Per quanto riguarda la partenza, "la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui eÌ demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti".
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A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
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