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12 Gennaio 2022

Obblighi formativi Ecm, le nuove regole. Vincoli e requisiti su debiti e recuperi


Ci sono stati diversi interventi sulla normativa Ecm per spingere il maggior numero possibile di professionisti a mettersi in regola con il fabbisogno formativo

In merito all'obbligo formativo, sono diversi gli interventi che si sono susseguiti per spingere il maggior numero possibile di professionisti a mettersi in regola con il fabbisogno. Tra gli strumenti per favorire l'adesione che sono stati affinati c'è il recupero del debito - di cui sono stati chiariti requisiti e limiti -, mentre, sul fronte normativo, va registrata la conferma alla misura contenuta nel Piano di attuazione del Pnrr relativa al vincolo dell'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo per l'efficacia della polizza assicurativa. Ecco che cosa c'è di nuovo da sapere.

Assolvimento dell'obbligo formativo: gli ultimi interventi

A causa della tempistica di rendicontazione dei crediti da parte dei Provider ECM agli enti accreditanti, dati ufficiali in relazione ai professionisti sanitari alla pari con l'obbligo formativo nei trienni passati potranno esserci solo in primavera, ma già da quanto emerso nella riunione di fine anno della commissione Ecm, nel triennio 2014-2016 risultano 700.000 professionisti non certificabili. In questo contesto, uno strumento importante è la possibilità di recupero del debito e di spostamento dei crediti tra un triennio e l'altro, che, come si ricorderà, è stata oggetto di ulteriore revisione da parte della Commissione. In particolare, nella delibera del 9 dicembre, secondo quanto ricapitola Fofi in una circolare, "è stato ridefinito il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare, sul portale del Cogeaps, lo spostamento dei crediti conseguiti in relazione a corsi ECM con data fine evento 31.12.2021: al fine di consentire il recupero dell'assolvimento dell'obbligo nei precedenti trienni formativi, è stato infatti prorogato l'utilizzo di tale funzione sino al 30 giugno". Tale decisione eÌ conseguenza "del perpetrarsi dell'emergenza pandemica, che sta richiedendo un rilevante impegno a tanti professionisti sanitari nella lotta al Covid-19", ma anche del fatto che "la rendicontazione del Provider avviene 90 giorni dopo la data di conclusione dell'evento o del termine on-line della FAD" e che "soltanto successivamente l'Agenas può trasmettere al sistema informatico il flusso con i crediti conseguiti. Pressappoco fino agli ultimi giorni di marzo 2022, i professionisti, pertanto, non potranno trovare nel proprio archivio i crediti relativi ai corsi ECM con data fine evento attigua al 31 dicembre 2021".

La funzione di recupero del debito: vincoli e funzionamento

Ma come funziona la possibilità di spostare i crediti? "La funzione di recupero del debito ECM consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l'obbligo individuale, dal triennio 2022/2020 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016". Va ricordato infatti che "non eÌ possibile il doppio salto dal 2022/2020 al 2014/2016" e in ogni caso che lo spostamento sarà irreversibile: una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. I crediti potranno essere spostati per l'intero valore della partecipazione, ma a seguito dell'uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario". Tra le altre novità relative alla funzione di recupero del debito, già anticipate, "la Commissione, ha deciso poi che il COGEAPS proceda d'ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente di tale facoltà - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del medesimo triennio".

Confermata la norma sull'efficacia della polizza assicurativa

Intanto, sempre in relazione all'obbligo formativo, va segnalata un'ulteriore novità: sono infatti entrate in vigore - con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto sull'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021) - le disposizioni finalizzate "ad attuare le azioni previste dalla missione 6 del Pnrr, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitari". Come si ricorderà, l'art. 38-bis prevede che "a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative" - alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica - è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina".

Francesca Giani

TAG: FORMAZIONE PROFESSIONALE, CREDITI FORMATIVI, CREDITI ECM

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