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31 Marzo 2022

Obbligo vaccinale farmacisti: nuovi chiarimenti del Ministero su sospensione, guarigione e dosi


L'obbligo vaccinale per i sanitari, farmacisti inclusi, è stato prorogato fino a fine anno. Nuove indicazioni dal Ministero per chiarire la tempistica, i vari casi e la gestione della sopensione


L'obbligo vaccinale per i sanitari, farmacisti inclusi, è stato prorogato fino a fine anno dal cosiddetto Decreto Riaperture, che è intervenuto anche per cercare di sciogliere alcuni nodi interpretativi che si erano venuti a determinare in merito a come considerare la guarigione. Dal Ministero della salute arrivano nuove indicazioni per chiarire la tempistica e le diverse casistiche in caso di seconde dosi e booster, nonché sulla gestione della sospensione.

Obbligo vaccinale, un punto su tempistiche, inadempienze e sospensioni

In merito all'obbligo vaccinale nel corso del tempo si sono susseguiti diversi interventi legislativi che hanno richiesto prese di posizione e interpretazione da parte del Ministero della Salute. Di recente le Federazioni delle professioni sanitarie hanno evidenziato difficoltà in particolare in relazione a come considerare la guarigione da Covid-19 e alle tempistiche con le quali il sanitario potesse procedere all'eventuale seconda dose o al booster. Con il Decreto Riaperture si è cercato di sanare una criticità e proprio ieri dal Ministero della salute c'è stato un ulteriore chiarimento, in risposta alle richieste avanzate il mese scorso dalle Federazioni degli Ordini. Nel dettaglio, una prima indicazione riguarda "le incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo: si conferma" scrive il Ministero "che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo".

Sanitari guariti: ecco come procedere con la vaccinazione

Ampio spazio poi è dato alle casistiche relative a chi ha contratto l'infezione da Covid-19. Una prima situazione analizzata riguarda chi risulta guarito e non si è mai sottoposto a vaccinazione, non avendo avviato nemmeno il ciclo primario. In questo caso, "per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, eÌ indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, eÌ raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso eÌ possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario". A questo riguardo, specifica Fofi in una recente circolare, "il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile indicata nelle circolari, vale a dire entro 90 giorni".

Quando il professionista guarito è inadempiente

Qualora poi un operatore sanitario abbia contratto l'infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, "per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile eÌ individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione". Se si va oltre tale data "il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale". C'è poi il caso del professionista che abbia contratto una infezione successivamente al completamento del ciclo primario: "non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo". Sul punto c'è una ulteriore specifica da parte di Fofi: "L'Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza di tali presupposti, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni). Si tratta di un'ipotesi in cui il termine di 20 giorni per la richiesta di prenotazione della vaccinazione, può essere differito, per misure di cautela sanitaria connessa all'infezione, in relazione data utile per la somministrazione della dose".

Interruzione della sospensione: come richiederla

In merito, infine, a quanto contenuto nel decreto Riaperture, "per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti" chiarisce ancora Fofi, "il provvedimento ha disposto che in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale locale, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione eÌ differita. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione".

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, MINISTERO DELLA SALUTE, OBBLIGO VACCINALE

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