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07 Luglio 2022

Obbligo vaccinale. Guarigione, sospensioni e tempistiche: il punto su adempimenti e interlocuzioni aperte


L'applicazione dell'obbligo vaccinale per operatori sanitari vede ancora alcuni nodi interpretativi aperti. Il Ministero ha chiesto un parere al Consiglio superiore di sanità


L'obbligo vaccinale relativo al personale sanitario e ai lavoratori di ospedali e RSA è operativo fino a fine anno, e, nonostante i diversi provvedimenti di allentamento delle misure di contenimento contro il Covid-19, non c'è intenzione di fare marcia indietro. L'applicazione vede ancora alcuni nodi interpretativi aperti e, di recente, c'è stato un ulteriore passaggio dal Ministero, che ha chiesto un parere al Consiglio superiore di sanità.

Guarigione e sospensione: restano aperti i nodi interpretativi

Sin dalla sua prima formulazione, infatti, la misura ha posto alcune criticità e ha visto susseguirsi diversi interventi normativi per cercare di risolvere alcuni nodi, relativi, in modo particolare, alla guarigione. Se il Dicastero in più occasioni ha chiarito che l'obbligo vaccinale permane anche dopo la guarigione, una delle difficoltà che da più parti è stata segnalata riguarda il termine entro cui l'obbligo vaccinale, per il sanitario guarito, viene considerato assolto e quanto tempo deve passare per poter procedere, eventualmente, con la vaccinazione.
In particolare, il dubbio riguarda chi non ha mai avviato il ciclo vaccinale, a partire da quello primario, e proprio questi aspetti sono stati oggetto di una richiesta di chiarimento datata 9 giugno e indirizzata al Ministero della Salute da alcune Federazioni degli ordini delle professioni sanitarie.
Nella lettera - dalla quale la Fofi aveva preso le distanze - era stato chiesto al dicastero di adottare in tempi brevi un indirizzo univoco e motivato sui termini di differimento della vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari mai vaccinati e guariti. La confusione nei termini, secondo le federazioni scriventi, deriva dal fatto che in due diverse circolari ministeriali (una del 3 marzo 2021 e una del 21 luglio 2021) è stato indicato rispettivamente il termine di 90 giorni e il termine di 180. In una successiva indicazione, datata 29 marzo 2022, inviata agli Ordini, il Ministero ha fatto riferimento alla circolare del 3 marzo 2021, riprendendo quindi il termine di differimento di 90 giorni. A complicare il quadro ci sono state poi "tre ordinanze cautelari gemelle del Tar Lombardia che ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l'infezione da Covid-19 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria indicato nella circolare del 21 luglio 2021" piuttosto che quello della circolare che l'ha preceduta del 3 marzo. Questo perché, tra gli altri motivi, non sono state indicate, nella presa di posizione di inizio di quest'anno, le ragioni per le quali non sia applicabile l'indicazione semestrale. Da parte della Fofi, a ogni modo, era stato rimarcato "di non aver fornito alcun assenso alla sottoscrizione" della lettera inviata al Ministero, "non condividendone in pieno i contenuti", ma era stato anche specificato che sul punto era stata avviata "un'interlocuzione autonoma con il Dicastero".

Il riscontro del Dicastero e l'attesa sul parere del Consiglio Superiore di Sanità

E proprio di recente dal Dicastero è arrivato un primo riscontro, indirizzato anche a FOFI, in cui "si informa che il Ministro della salute ha ritenuto opportuno conoscere il parere del Consiglio Superiore di SanitaÌ (interpellato in merito il 1 luglio), al fine di valutare l'evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19". Una richiesta che nasce anche "in considerazione dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche del settore". Il riscontro del Ministero fa riferimento in particolare alle "indicazioni fornite dall'Ufficio di Gabinetto con nota del 29 marzo 2022 (n. 5505)".
Occorrerà attendere il parere del CSS e le conseguenti indicazioni del Ministero della salute, ma vale la pena ricordare che nella nota del 29 marzo 2022 viene confermato, appunto, che "per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, eÌ indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, eÌ raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso eÌ possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile eÌ individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate".

Tasso di vaccinazione tra farmacisti molto alto. Fnomceo: riaprire la riflessione su impianto

Intanto, di recente, da parte della Fnomceo, la Federazione degli ordini dei medici, è stata sottolineata la necessità di riaprire la riflessione sull'impianto relativo all'obbligo vaccinale, con una mozione approvata dal Comitato centrale per chiedere al Governo e alle altre Federazioni di aprire un confronto sul ruolo degli ordini anche alla luce del fatto che i professionisti sanitari - medici, ma ancora di più i farmacisti - hanno un'adesione altissima alla vaccinazione e che, per quanto riguarda i medici, a essere sospeso per mancata osservanza dell'obbligo è meno dell'1% del totale. Ribadendo l'importanza della vaccinazione, e riscontrando un contesto epidemiologico, almeno per il momento, non emergenziale, si chiede "di condividere con le altre Federazioni sanitarie, nell'ambito di un confronto con il Governo, una riflessione sul ruolo degli Ordini nelle strategie di prevenzione, garantendo in ogni caso la sicurezza delle persone che accedono alle cure".
In contemporanea, continuano le proteste da parte di alcuni professionisti per rivedere un obbligo che "crea disparità tra cittadini". Anche da parte di alcuni farmacisti è stata avanzata ad alcuni ordini territoriali di riferimento analoga richiesta, chiedendo un intervento per portare la questione a livello nazionale.

Francesca Giani

TAG: MINISTERO DELLA SALUTE, CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITà, OBBLIGO VACCINALE, COVID-19

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