Mascherine, sì a vendita con etichetta in lingua Ue diversa da italiano. Stop a sanzioni ai farmacisti
È possibile vendere al pubblico mascherine chirurgiche e facciali filtranti Ffp2 e Ffp3 anche se l'etichetta non è scritta in italiano ma nella lingua di un altro Stato Ue
È possibile vendere al pubblico mascherine chirurgiche e facciali filtranti Ffp2 e Ffp3, anche se l'etichetta non è scritta in italiano, ma in lingua di un altro Stato dell'Unione Europea. Lo prevede l'Ordinanza del 26 aprile 2020 del Ministro della Salute ed è "un importante chiarimento che dovrebbe porre fine a numerose contestazioni rivolte ai farmacisti". A sottolinearlo è una circolare di Federfarma che propone una disamina delle novità introdotte dal provvedimento ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020.
Chiarimento dovrebbe porre fine a contestazioni ai farmacisti
Il testo introduce ulteriori misure per la gestione dell'emergenza Covid-19 con particolare riferimento alle procedure per l'importazione, non per finalità commerciali, di beni necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché per l'importazione ai fini dell'immissione sul mercato di dispositivi medici. E in particolare, viene evidenziata la lettura che fa il sindacato del comma 4 dell'articolo 1: "Laddove viene previsto che in relazione all'importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti Ffp2 e Ffp3, non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario da parte dell'Usmaf, né all'immissione in commercio, la circostanza che l'etichetta sia scritta in una delle lingue dell'Unione europea diversa rispetto alla lingua italiana. In base a questa disposizione ne segue che è "possibile cedere al pubblico le mascherine sopra indicate, anche qualora l'etichetta non sia scritta in italiano, ma rechi la lingua di un altro Stato dell'Unione europea. Si tratta di un importante chiarimento che dovrebbe porre fine a numerose contestazioni rivolte ai farmacisti". Sono previste, inoltre, misure per semplificare e razionalizzare alcune procedure di importazione, in particolare per finalità non commerciali, di dispositivi medici. Tra le altre, il provvedimento ha attribuito, per la durata dell'emergenza, al competente Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) il rilascio del nulla osta sanitario, per l'importazione, priva di finalità commerciali, dei beni mobili, compresi strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, occorrenti per fronteggiare l'emergenza in corso, destinati a enti pubblici e strutture sanitarie, nonché per l'importazione, ai fini dell'immissione sul mercato, di dispositivi medici dello stesso tipo.
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A cura di Redazione Farmacista33
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