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26 Giugno 2020

Mascherine calmierate e procedure per ristoro. Novità su scadenze e controlli


Sono in arrivo novità sulle procedure di ristoro del differenziale tra il prezzo imposto di 50 centesimi e il costo di acquisto di mascherine chirurgiche

Novità in arrivo in merito al ristoro del differenziale tra il prezzo imposto di 50 centesimi e il costo di acquisto di mascherine chirurgiche. In primis sulla deadline del 30 giugno: non riguarderebbe il termine di presentazione delle domande, che vanno effettuate a esaurimento delle scorte, ma il limite entro cui possono essere acquistate mascherine a prezzi superiori a 0,40 euro e introdotte nelle farmacie. È questa l'indicazione che Federfarma rivolge alle farmacie all'indomani dell'incontro del 25 giugno con la struttura commissariale in merito al Protocollo di intesa e al successivo Addendum del primo maggio, di cui viene dato un resoconto in una circolare di oggi. Sul punto, fa sapere Federfarma, sono ancora in via di definizione alcuni aspetti e occorrerà attendere il documento tecnico che verrà emesso dalla Struttura commissariale.

Ristoro: in arrivo Documento procedurale. Novità sulle scadenze

Come si ricorderà con il Protocollo del Commissario Arcuri (e il successivo Addendum) era stata data la possibilità alle farmacie e alla distribuzione intermedia di ottenere un rimborso del differenziale tra il prezzo imposto di 50 centesimi (senza Iva) e il costo a cui invece erano state acquistate le mascherine oggetto dell'accordo. A seguito del recente incontro con la struttura commissariale per «la disamina delle procedure», come riferisce la circolare di Federfarma, sono stati affrontati alcuni punti relativi alle modalità da seguire, anche se per la procedura definitiva occorre attendere che vengano «definiti tutti gli aspetti in un documento tecnico» in via di ultimazione. Un primo aspetto affrontato riguarda la scadenza, che emerge dai due documenti, del 30 giugno: «è stato preliminarmente chiarito che rappresenta il termine entro il quale possono essere effettuati acquisti di mascherine chirurgiche a prezzi superiori a € 0,40 ed entro il quale vanno introdotte nei magazzini delle farmacie. Nel primo caso, farà fede la fattura di acquisto, nel secondo l'estratto del gestionale di magazzino e i documenti di trasporto (Ddt)». Mentre per quanto riguarda le richieste di ristoro, queste «dovranno essere effettuate dalle farmacie all'atto dell'esaurimento delle scorte, anche in data successiva al 30 giugno». Le farmacie «sono pertanto invitate a non procedere per ora all'emissione di alcun documento contabile - qualora lo avessero già fatto occorrerà attendere il documento tecnico». In generale, per ottenere il ristoro, «il documento che dovrà essere emesso da parte delle farmacie sarà una "nota di debito", fuori campo Iva».

Nessun ristoro se casi irregolari supereranno il 20% del campione

Come si ricorderà il Protocollo indicava, poi, una serie di documentazione tecnica e amministrativa da allegare. A quanto riferisce Federfarma, «la struttura commissariale si è riservata di procedere a una verifica delle modalità di calcolo degli importi» e, in ogni caso, «prima di autorizzare l'emissione della nota di debito da parte di Promofarma verranno svolti controlli a campione. Qualora dovessero emergere irregolarità su documentazione tecnica e documentazione amministrativa per un numero di farmacie superiore al 20% del campione, il Commissario - oltre ad attivare i riscontri da parte delle Autorità, - bloccherà la procedura di ristoro per tutte le farmacie, determinando una nuova fase di confronto con la struttura commissariale e la conseguente dilazione temporale della chiusura delle procedure di liquidazione».

I criteri dei controlli a campione sulle farmacie

Il controllo a campione, a ogni modo, si articolerà in due punti:
a) acquisizione dell'elenco completo delle farmacie richiedenti il ristoro, corredato dalla dichiarazione del legale rappresentante e dall'asseverazione del professionista che assiste la farmacia;
b) selezione da parte della struttura commissariale di un numero ridotto (circa il 20% del totale delle richiedenti), di farmacie oggetto di controlli a campione che dovranno trasmettere l'intera documentazione prevista dal Protocollo d'intesa e dall'Addendum.

Attenzione alla documentazione tecnica e amministrativa

La documentazione, che dovrà eventualmente essere trasmessa è:
- La certificazione Ce, con particolare riguardo ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti Uni En 14683 (si tratta della documentazione che accompagna i prodotti marcati Ce, presente nelle fatture di acquisto e nelle bolle di consegna del materiale);
- nel caso di mascherine provenienti da Paesi Extra-Ue e commercializzate in Italia (art. 15, comma 2, del Dl 18/2020), l'autocertificazione resa dal produttore, importatore o da chi le ha immesse in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell'Istituto superiore di sanità.
Mentre per quanto riguarda la documentazione amministrativa sarà necessario:
- l'estratto del gestionale di magazzino riferito alle mascherine chirurgiche per le quali si chiede il ristoro (fatte salve eventuali ulteriori indicazioni), alle seguenti date: 26 aprile 2020 ore 23,59 (per quelle acquistate dal 1° aprile); 3 maggio 2020, ore 23,59 (per quelle ordinate dal 20 aprile); 30 giugno 2020 ore 23,59 (per quelle acquistate dal 13 maggio);
- copia delle fatture di acquisto delle mascherine chirurgiche e dei relativi documenti di trasporto.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, COVID-19, SARS-COV-2, MASCHERINE

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