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07 Settembre 2020

Sanificazione, in scadenza il termine per credito di imposta. I chiarimenti dall’Agenzia


Scade oggi la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate la domanda per ottenere il credito di imposta sulle sanificazioni previsto dal decreto Rilancio

Scade oggi la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate la domanda per ottenere il credito di imposta sulle sanificazioni previsto dal decreto Rilancio. Tale bonus - pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 DL 34/2020) - era stato introdotto per favorire l'adozione di misure di contenimento dal contagio da Covid-19, ma per usufruirne è necessario inoltrare richiesta solamente per via telematica all'Agenzia delle entrate. Sul punto, vale la pena fare un riepilogo, sulla base anche degli ultimi aggiornamenti dall'Agenzia delle Entrate.

Sanificazione, ecco i requisiti per la richiesta per credito di imposta

Come si ricorderà, il credito di imposta, che non può eccedere il limite di 60 mila euro, pari a 100mila euro di acquisti, può essere utilizzato dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Per usufruirne, è necessario inoltrare una richiesta per via telematica all'Agenzia delle Entrate che scade oggi - la modulistica è online dal 20 luglio - e occorre indicare in differenti riquadri sia le spese già sostenute fino al mese prima la data della domanda sia quelle preventivate fino a fine anno. La scadenza di oggi riguarda anche la possibilità di modificare la comunicazione eventualmente già inoltrata.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, in generale, la norma fa riferimento a spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Tra i prodotti, quindi, ci sono anche plexiglass e apparecchi elimina-code. È comunque possibile optare per la cessione del credito fino al 31 dicembre 2021 nell'area riservata.

Restano le criticità segnalate sull'accesso al bonus

Una delle criticità che era stata segnalata, riguarda la presenza di un plafond nazionale di contribuzione di 200 milioni di euro per tutta Italia per il 2020. In sostanza, il credito d'imposta potrà essere utilizzato nei limiti di una percentuale che l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere nota, con un provvedimento, entro l'11 settembre. Tale valore sarà ottenuto rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. La percentuale sarà pari al 100% di quanto richiesto soltanto nel caso in cui l'importo totale delle domande non sia superiore al tetto.

Novità sui condizionatori: l'interpello dell'Agenzia delle Entrate

A ogni modo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a fine agosto, è stata emessa una ulteriore circolare esplicativa per rispondere ad alcuni quesiti avanzati. Se per gli aspetti della sanificazione, di fatto, viene ripreso il chiarimento che era già arrivato a luglio (circolare n. 20/E del 10 luglio 2020), novità ci sono per quanto riguarda i condizionatori. In particolare, si legge, «l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione. Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (per esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare la capacitaÌ filtrante del ricircolo attraverso, per esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle previste dal Decreto».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, FARMACISTA, COVID-19, SARS-COV-2

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