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09 Ottobre 2020

Covid-19, da Dl Agosto a Inps le agevolazioni a sostegno di imprese e lavoro. Le nuove regole per accedere


Tra le misure di sostegno al lavoro previste dal Decreto agosto ci sono anche quelle riguardanti il prolungamento della cassa integrazione con la previsione di un contributo addizionale

Sono molte le misure di sostegno al lavoro introdotte con il cosiddetto Decreto agosto - che sta proseguendo il suo iter di conversione alla Camera - e tra queste ci sono anche quelle riguardanti il prolungamento della cassa integrazione, con, a certe condizioni, la previsione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, su cui sono arrivate dall'Inps le istruzioni operative. Mentre, tra le modifiche contenute nel maxiemendamento presentato dal Governo al provvedimento di Conversione, che ha avuto l'ok con fiducia dal Senato, ci sarebbero anche misure che potrebbero impattare sulle agevolazioni alle imprese, tra le quali l'innalzamento del tetto nazionale al bonus sanificazioni.

Cassa integrazione fino a fine anno: ecco le regole per accedere

In materia di lavoro, il Decreto Agosto, in vigore dal 14 agosto, ha dato la facoltà, come ha spiegato Inps, «per i datori di lavoro di accedere agli ammortizzatori sociali - in particolare trattamenti di integrazione salariale (Cigo), assegno ordinario (Aso), cassa integrazione in deroga (Cigd), - rendendo possibile la richiesta anche da parte di imprese che non avessero mai presentato domande per causale Covid-19 e indipendentemente dall'effettivo utilizzo nel primo semestre del 2020». Il provvedimento poi ha «rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, per un totale di 18 complessive, azzerando anche il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio - anche se i periodi che si collocano, anche parzialmente, dopo tale data sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo». La richiesta, quindi, è strutturata in due tranche da nove settimane (9+9) e avviene in due distinte domande. Infatti, «mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è stato consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso. Inoltre va detto che questa seconda tranche è collegata alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti».

Ammortizzatori sociali: per la seconda tranche, previsto eventuale contributo aziendale

Nel dettaglio, per le prime 9 settimane «i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "Covid-19 nazionale" già in essere». Mentre, per quanto riguarda la seconda tranche, secondo le nuove istruzioni operative (circolare n. 115/2020 del 30 settembre), «i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata "Covid 19 con fatturato"» e soprattutto occorre indicare in che misura ci sia stata una riduzione di fatturato del primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo perché è previsto, a determinate condizioni, un contributo addizionale a carico dell'azienda. Occorre infatti accompagnare la domanda «con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertifichino la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- non avere subito un calo di fatturato;
- aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- avere avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
In particolare, la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sarà pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo. A ogni modo, la domanda per la seconda tranche di 9 settimane può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020».

Bonus sanificazione, da iter conversione Dl Agosto potrebbe spuntare nuovo stanziamento

Per quanto riguarda l'iter di conversione del Decreto Agosto, come riferito da Odontoiatria33, nel maxiemendamento del Governo, che ha avuto l'ok con fiducia al Senato martedì in prima lettura e ora è in Commissione Bilancio della Camera, «va ad aggiungere 403 milioni di euro allo stanziamento di 200 milioni previsto dal Decreto Rilancio per far fronte alla spesa dovuta al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, portando il totale a 603 milioni di euro». Questo dovrebbe migliorare leggermente la percentuale del credito d'imposta spettante per le aziende richiedenti, che, senza stanziamento aggiuntivo, è del 9% delle spese sostenute. Va ricordato che il provvedimento è in scadenza il 13 ottobre.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, INPS, CONTRIBUTI INPS, FARMACISTI COLLABORATORI, COVID-19

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