Login con

Farmacisti

25 Febbraio 2021

Titolarità farmacia comunale. Giurisprudenza: prelazione incondizionata dipendenti è incompatibile con concorrenza


Il riconoscimento del diritto di prelazione incondizionato concesso ai dipendenti di una farmacia è stato oggetto di due sentenze del Consiglio di Stato che ne ha stabilito l'incompatibilità

Il riconoscimento del diritto di prelazione "incondizionato", contemplato dall'art. 12 della L. 362/1991 e concesso ai dipendenti di una farmacia comunale è stato oggetto di due sentenze del Consiglio di Stato che hanno richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia europea del 19 dicembre 2019 (C-465/18) che ne aveva stabilità l'incompatibilità "con i principi comunitari sulla concorrenza, costituendo un simile diritto una restrizione alla libertà di stabilimento (art. 49 Tfue)". A segnalare le due sentenze è la Fofi che in una comunicazione riporta quanto emerso dalle due sentenze: n 1295 del 15 febbraio 2021 e n. 1409 del 16 febbraio 2021. In entrambi i casi il contenzioso riguardava la cessione della titolarità di una farmacia comunale assegnata in applicazione del suddetto diritto di prelazione.

Pronuncia Corte di Giustizia equiparabile a normativa

Nella pronuncia richiamata nelle sentenze dai giudici amministrativi, la Corte di Giustizia aveva indicato che "l'obiettivo di valorizzazione dell'esperienza professionale può essere raggiunto mediante misure meno restrittive, come l'attribuzione di punteggi premiali, nell'ambito della procedura di gara, in favore dei partecipanti che apportino la prova di un'esperienza nella gestione di una farmacia". E nella sentenza del 15 febbraio i giudici hanno affermato che "la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (...) è equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un interesse non coperto dal giudicato, è idonea a determinare non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica". Pertanto, in uno dei due contenziosi, i giudici hanno stabilito che "l'applicazione dei principi enunciati dalla Corte determina l'annullamento dell'aggiudicazione della farmacia disposta in favore dei farmacisti dipendenti comunali".
I giudici amministrativi hanno, poi, specificato, che nell'attuale quadro normativo modificato dalla legge sulla concorrenza, L. 124/2017, "che attribuisce la titolarità delle farmacie anche a società di capitali, il fatto che la farmacia debba comunque essere gestita da un direttore farmacista, non muta la configurazione dell'interesse pubblico a che sia garantito lo svolgimento del servizio pubblico da parte della migliore professionalità, da valutarsi in concreto, e che tale scopo possa essere realizzato attribuendo importanza, ora come prima della riforma, alla circostanza che chi esercita la prelazione abbia in concreto i titoli per essere preferito".

Punteggio premiale è proporzionato mezzo di valorizzazione

Infine, il Collegio, nella motivazione ha precisato che le argomentazioni rese dai giudici europei, legittimando "la previsione di forme di prelazione "non incondizionata", che ben possono essere rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione", devono "condurre alla ripetizione della gara, con la previsione di un diritto di prelazione compatibile con l'art. 49 del Trattato". E ha precisato che "l'attribuzione di punteggi premiali in gara in favore dei dipendenti di farmacia comunale, cui la stessa sentenza della Corte di Giustizia riconosce espressamente "meritevolezza" come proporzionato mezzo di "valorizzazione" delle competenze acquisite, potrebbe rappresentare il mezzo idoneo, nel contemperamento degli interessi, alla soddisfazione dell'interesse pubblico alla salute. Infine, anche la sentenza del 16 febbraio il Consiglio di Stato ha messo in chiaro "che spetta al Comune avviare una nuova procedura per la cessione della farmacia, con nuovo bando, aperto senza titoli preferenziali a chiunque ne abbia interesse".

TAG: FARMACIA, FARMACIE, TITOLARITà DELLA FARMACIA

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

16/04/2026

Quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto giuridico, il fatturato deve essere considerato unitariamente. Ne consegue che non è possibile “separare” i due punti di erogazione...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

10/04/2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che le preparazioni galeniche officinali non sono soggette alla direttiva sui medicinali e quindi non richiedono Aic, ma conferma che gli Stati...

A cura di Redazione Farmacista33

30/03/2026

E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

13/03/2026

Quando un Comune cede una farmacia comunale trasformandola in farmacia privata, la procedura di vendita può essere aperta solo ai soggetti che la legge ammette come titolari di farmacia privata. Il...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Saugella e Fondazione Francesca Rava insieme

Saugella e Fondazione Francesca Rava insieme

A cura di Viatris

Nasce una versione di ChatGPT for Clinicians progettata per supportare medici, farmacisti e infermieri per documentazione, ricerca e gestione dei flussi di lavoro clinici. L’accesso gratuito è...

A cura di Simona Zazzetta

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top