Login con

Farmacisti

13 Novembre 2021

Ecm. Scadenza triennio, recupero debito e spostamento crediti. Ecco come procedere


Scade a fine anno la possibilità di recupero del debito formativo Ecm relativo ai precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019, che con ogni probabilità non otterrà ulteriori proroghe

Scade a fine anno la possibilità di recupero del debito formativo Ecm relativo ai precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019, che, con ogni probabilità, non otterrà ulteriori proroghe. Alla fine del 2020, a risultare pienamente in regola con l'obbligo di aggiornamento professionale risultava il 50% circa dei farmacisti. Che sia confermata o meno l'intenzione, più volte espressa da parte pubblica, di spingere verso una stretta su controlli e sanzioni, che competono agli ordini, e per l'applicazione di normativa e deontologia, sono tanti gli strumenti a supporto del professionista per facilitare l'adempimento e recuperare il pregresso. Vale la pena fare un punto.

Recupero debito formativo per i trienni passati in scadenza. Nessuna proroga in vista

Per quanto riguarda "le possibilità offerte in materia di recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019", da un recente approfondimento della Fofi, dedicato proprio a fare un punto su strumenti e offerta in tema di Ecm, viene rimarcato che «non sono previste ulteriori proroghe rispetto al termine fissato al 31 dicembre. Pertanto, i farmacisti avranno tempo fino alla fine dell'anno per accedere al portale del Cogeaps e inserire on-line le richieste di imputazione al triennio 2017-2019 dei crediti Ecm conseguiti (entro il 31-12-2021), ma anche per effettuare lo spostamento al triennio 2014-2016 dei crediti del triennio 2017-2019. Utilizzando tali strumenti il farmacista può sanare il proprio percorso formativo nei trienni formativi già conclusi». D'altra parte, continua Fofi, «alla fine del 2020, soltanto il 50% circa dei farmacisti risultava pienamente in regola con l'obbligo di aggiornamento professionale». La possibilità di conoscere i dati aggiornati relativi ai professionisti è operativa tramite Cogeaps, che nel prossimo periodo procederà alle comunicazioni agli ordini. D'altra parte, dal 2022 - aveva detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in una intervista del mese scorso riportata sull'house organ di Fofi e ricordata nella circolare - «partiranno controlli e sanzioni, che spettano agli Ordini. La norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall'avvertimento alla sospensione, oltre a una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione. È inoltre in corso di valutazione il coinvolgimento nell'ambito sanzionatorio anche delle assicurazioni professionali». Fofi, intanto, punta sulla sensibilizzazione e la informazione, ricordando anche gli strumenti formativi che permettono maggiore flessibilità e adattamento alla quotidianità dei farmacisti, quali l'autoformazione.

Gli strumenti di flessibilità: l'autoformazione

Nel dettaglio, si tratta di una modalità "stabilita da numerose delibere della Cnfc e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Utilizzando tale istituto, il professionista sanitario può acquisire crediti da autoapprendimento in funzione dell'impegno orario autocertificato attraverso:
1) utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
2) attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione". Da parte della Fofi sono poi state individuate altre "ipotesi aggiuntive:
a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (per esempio FarmacistaPiuÌ), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (per esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin e organizzati dalla Sifap, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione CannavoÌ, Fondazione Farma Academy, Sif, Sifac, Sifact, Sifo o Utifar);
c) la partecipazione a eventi di volontariato svolti dai farmacisti e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione nazionale farmacisti volontari per la protezione civile;
d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione (tra cui il Vademecum sulla vaccinazione in farmacia).
Per ottenere il riconoscimento dei crediti, occorre presentare richiesta all'Ordine di appartenenza.

Le novità nell'offerta formativa

Intanto, ci sono novità sul fronte dell'offerta: la «nuova proposta formativa Ecm verrà realizzata da Fofi insieme alla Fondazione Francesco CannavoÌ (FOFI Provider/Fondazione CannavoÌ). In particolare, è online da lunedì il primo corso dal titolo "Sars-CoV-2: l'evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti" (https://www.fadfofi.com), che ha durata di dodici mesi e consente ai farmacisti di acquisire 7,8 crediti Ecm (in virtù della tematica speciale "Infezione da coronavirus 2019-nCoV", individuata dalla Cnfc), nell'Area tecnico-professionale - Obiettivo formativo n. 20». Oltre a questo, «nei prossimi mesi saranno accreditati ulteriori corsi Ecm di Fofi e Fondazione Cannavò. Tra le tematiche, l'evoluzione della campagna vaccinale sul territorio; le cure di prossimità; la violenza contro le donne: la farmacia osservatorio di prima (in collaborazione con Farmaciste insieme)».

Francesca Giani

TAG: FORMAZIONE PROFESSIONALE, ECM, CREDITI FORMATIVI, CREDITI ECM

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

16/04/2026

Quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto giuridico, il fatturato deve essere considerato unitariamente. Ne consegue che non è possibile “separare” i due punti di erogazione...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

10/04/2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che le preparazioni galeniche officinali non sono soggette alla direttiva sui medicinali e quindi non richiedono Aic, ma conferma che gli Stati...

A cura di Redazione Farmacista33

30/03/2026

E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

13/03/2026

Quando un Comune cede una farmacia comunale trasformandola in farmacia privata, la procedura di vendita può essere aperta solo ai soggetti che la legge ammette come titolari di farmacia privata. Il...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

La gamma di solari firmati Lafarmacia.

La gamma di solari firmati Lafarmacia.

A cura di Lafarmacia.

Federfarma Roma interviene nel dibattito sulle possibili ripercussioni della crisi geopolitica sul settore farmaceutico: le criticità sono temporanee e legate a fattori produttivi e logistici,...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top