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01 Giugno 2022

Dl Riaperture in Gazzetta. Obbligo vaccinale, green pass, auto-sorveglianza, lavoro. Tutte le novità di interesse per i farmacisti


Le novità in vigore a partire dal 24 maggio 2022 di interesse per farmacie e farmacisti previste da Decreto Riaperture, in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022


Dalle vaccinazioni e test diagnostici a regime nelle farmacie, alla durata del green pass, l'uso di mascherine e gestione dell'isolamento dei casi Covid e dell'auto-sorveglianza, e non ultima l'estensione fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie. Queste le novità in vigore a partire dal 24 maggio 2022 di interesse per farmacie e farmacisti previste dalla legge 52/2022 di conversione D.L. 24/2022 cosiddetto Decreto Riaperture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022. A darne un'interpretazione è una circolare della Fofi che entra nel merito degli aspetti applicativi.

Vaccini e test diagnostici: aree o locali compresi nella sede da pianta organica

Per quanto riguarda la somministrazione di vaccinazioni e di test diagnostici nelle farmacie (Art. 2) la disposizione si inserisce nella disciplina di regolamentazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, e prevede "a regime e non più in via sperimentale e temporanea", la somministrazione presso le farmacie di vaccini, sia anti SARS-CoV-2 che influenzali e, analogamente, l'effettuazione dei test diagnostici (che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo) precisando che le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia "dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza", devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

La Fofi ricorda che "la pianta organica viene fissata in base al rapporto numerico stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, con lo scopo di mantenere un regime di numero chiuso delle farmacie". In via sperimentale e temporanea, la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti abilitati è stata introdotta per l'anno 2021.
"Si tratta di un traguardo di fondamentale importanza per la professione -sommenta la Federazione dei farmacisti - alla luce del riconoscimento di specifiche competenze in capo al farmacista che, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute pubblica. La Federazione esprime il proprio plauso per l'introduzione di tale disposizione legislativa che, al termine del periodo di emergenza sanitaria, rende stabile un modello di assistenza nato nel corso della pandemia e che ha saputo dimostrare la sua efficacia e valenza tanto da essere proposto come servizio ordinario a beneficio dei pazienti".

Misure auto-sorveglianza e uso delle mascherine

In relazione all'auto-sorveglianza è stato precisato che l'obbligo (che sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti) non trova applicazione nei casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e, relativamente allo svolgimento di attività sportive, per quelle che si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).
L'obbligo di uso delle mascherine FFP2 è valido fino al 15 giugno in ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto più comuni e i luoghi (al chiuso) dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Durata della validità del green pass: da sei mesi a illimitata

La normativa vigente prevede, in via generale, che il green pass di guarigione abbia una durata di sei mesi, decorrenti dalla guarigione. Tuttavia, viene riconosciuta una durata illimitata qualora la positività e la successiva guarigione si siano verificate dopo il completamento del ciclo primario di un vaccino contro il COVID-19 o dopo l'assunzione della relativa dose di richiamo.
La norma chiarisce, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un vaccino anti-Covid monodose e successivamente si sia contratta la malattia e si sia guariti, che "il carattere illimitato della durata concerne anche l'ipotesi in cui l'infezione e la guarigione siano state precedute dall'assunzione" del vaccino.

Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro

L'Art.9 definisce, nelle more dell'accordo Stato-Regioni che potrebbe prevdere un addestramento o una prova pratica da svolgersi in presenza, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Per quanto riguarda i lavoratori fragili, è prorogata per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate da decreto del Ministro della salute fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio, "il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile".
A ricordare ulteriori proroghe è una circolare dei Federfarma
- prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità
- fino al 31 agosto 2022 continua ad applicarsi la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali previsti dalle norme vigenti.
- prorogato al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali.
- prorogata al 31 luglio 2022 la norma che dispone in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile riconosciuto fino al 31 luglio 2022, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da condizione di fragilità.

TAG: LAVORO, OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS

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