Revisione pianta organica, Tar; pareri Asl e ordine da acquisire e valutare
Nella revisione della localizzazione di sedi farmaceutiche i pareri dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e dell'Azienda Sanitaria devono essere acquisiti e valutati
L'articolo 2 comma 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dalla Legge n. 27 del 2012 , stabilisce che "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
Pareri non vincolanti ma obbligatori
Con la nuova disciplina del settore farmaceutico introdotta dal legislatore nel 2012 (decreto legge n. 1/2012 successivamente convertito), si è anche stabilito che il potere di istituire nuove sedi farmaceutiche da assegnare ai privati competesse ai Comuni, i quali, però, non decidono da soli, ma sono tenuti ad acquisire il parere obbligatorio sebbene non vincolante delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Tramite tali pareri, gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possono esprimere le proprie posizioni in ordine alla proposta del Comune.
Tar Campania: annulla delibera comunale
È accaduto che nel corso di una procedura con cui una Giunta Comunale approvava la revisione della localizzazione di 3 farmacie di nuova istituzione ed il conseguente riassetto delle complessive 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale, i previsti pareri dell'Ordine dei Farmacisti e della Azienda sanitaria venissero richiesti con una nota spedita solo il 27 dicembre 2018. L'Ordine riusciva a riscontrare la richiesta solo il 30 dicembre 2018, peraltro negativamente, allorquando la Giunta Comunale aveva già approvato (il 28 dicembre 2018) la delibera in discussione, mentre l'ASL non si pronunciava affatto. La deliberazione della Giunta comunale, impugnata dai titolari di una farmacia, è stata annullata con sentenza del TAR Campania. Il Tribunale ha avuto così occasione di chiarire la rilevanza dei pareri previsti in materia. La richiesta di parere naturalmente non può che precedere l'atto di pianificazione e deve, comunque, essere inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data calendarizzata per la deliberazione della Giunta comunale. Tutti gli enti coinvolti nel procedimento devono essere posti in condizione di prospettare tempestivamente il proprio parere e all'organo competente di esaminarlo effettivamente prima di adottare le determinazioni finali, risultando altrimenti l'apporto consultivo del tutto inutile. avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net per approfondire, Sentenza 17 gennaio 2020 - su www.dirittosanitario.net
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A cura di Simona Zazzetta
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