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Sanità

01 Luglio 2020

Pianta organica, farmacia comunale prelazionata resta anche con calo demografico


Con deliberazione di giunta comunale del 2019 si disponeva la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, confermando la seconda sede farmaceutica istituita nel 2008, oltre alla società ricorrente. Con ulteriore atto deliberativo, l'Ente esercitava il diritto di prelazione sulla nuova sede cui seguiva l'istituzione di Società interamente a capitale pubblico comunale con l'intendimento di cedere successivamente una porzione delle quote sociali ad un soggetto da scegliere previa procedura di evidenza pubblica, in modo che quest'ultimo garantisse la gestione operativa della struttura. Ad 11 anni di distanza, ovvero al momento della proposizione ricorso, né la cessione delle quote, né, di conseguenza, l'attivazione della farmacia risultavano eseguite.

Legittimo mantenere la seconda sede farmaceutica prelazionata

La controversia ha avuto ad oggetto quindi la legittimità del mantenimento della seconda sede farmaceutica nel territorio comunale nel caso siano venuti meno i requisiti di popolazione che ne avevano consentito la previsione nella pianta organica in mancanza degli adempimenti successivi a carico dell'Ente (cessione delle quote ed attivazione della farmacia prelazionata). Il Tar, richiamando alcuni precedenti in materia, ha in primo luogo osservato che l'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle stesse, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale. In tal senso, l'obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2 della L. n. 475 del 1968 è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate.

Revisione periodica e soppressione sedi: ecco i casi

Inoltre la revisione periodica delle farmacie non comporta, in caso di mutamenti demografici, l'obbligo di sopprimere le sedi farmaceutiche vacanti in due casi, ovvero quando per le stesse sia pendente il relativo concorso straordinario ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 e quando la Farmacia divenuta soprannumeraria per effetto del calo demografico non sia vacante, nel qual caso il relativo titolare può chiedere il trasferimento presso altro Comune, alle condizioni previste (art. 2, co. 2 bis, della L. n. 475 del 1968). Si è osservato che, se non è considerata vacante ai fini del mantenimento della sede farmaceutica in caso di decremento demografico, la sede in corso di copertura mediante il concorso straordinario (ove, per definizione, un titolare non sussiste ancora), è evidente che non può essere considerata vacante neppure la sede prelazionata dall'Ente locale, che ha istituito un soggetto pubblico per la sua gestione. Una volta esercitata la prelazione e costituita dall'Ente comunale una società pubblica avente lo scopo di gestire la farmacia, ancorchè non sia avvenuta la prevista cessione a privati in procedura di evidenza pubblica di una quota delle azioni, non può affermarsi una vacanza di titolarità della sede. In caso di decremento demografico oltre i minimi stabiliti dalla legge, andranno soppresse le sedi farmaceutiche non aperte e neppure assegnate; tra queste sono incluse quelle per le quali il Comune sia decaduto dalla prelazione a suo tempo esercitata e quelle per le quali siano in corso procedimenti di assegnazione i cui termini di bando espressamente facciano salva tale possibilità, così prevenendo la formazione di legittime aspettative. La sede farmaceutica dovrà invece essere mantenuta in presenza di una prelazione legittima esercitata dall'Ente locale e dalla intervenuta costituzione, da parte di quest'ultimo, di una società di gestione della Farmacia. Tali presupposti non consentono di ritenere la sede vacante, ancorchè, alla scadenza del termine per la suddetta revisione, non sia ancora intervenuta l'apertura del servizio al pubblico per ragioni non imputabili, secondo ragionevolezza e secondo la diligenza in concreto esigibile, a pura o inescusabile inerzia dell'Ente o del soggetto affidatario della gestione.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  
Per approfondire, Tar Lazio 17.06.2020, su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIA, FARMACIE, FARMACIE COMUNALI, SEDI DI FARMACIE, DISTANZA TRA SEDI

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