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Sanità

14 Ottobre 2020

Compravendita farmacie, Cassazione: preliminare condizionato non è nullo


Secondo la Corte di Cassazione il preliminare di compravendita di una farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge non è nullo

La disposizione della L. n. 475 del 1968, art. 12 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato a operare e che lo stipulante si riservi di indicare.

Corte di Cassazione: sì a contratto preliminare di compravendita condizionato

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad un rapporto contrattuale iniziato nel 1995 con la stipulazione di un preliminare con il quale una delle parti si era impegnata a trasferire la proprietà di una farmacia a una società in accomandita semplice. Il giudizio veniva intrapreso nel 2008 e giungeva al vaglio della Suprema Corte a seguito di articolata vicenda processuale. Tenendo conto di quanto stabilito dalla legge L. n. 475 del 1968, art. 12 comma 2, nella formulazione ratione temporis rilevante, cioè effettivamente applicabile alla vicenda concreta in relazione al tempo in cui essa si è verificata, il contratto preliminare non può essere ritenuto nullo, ma solo inefficace per il caso di non avveramento della condizione sospensiva in relazione al riconoscimento con provvedimento del medico provinciale di effettiva integrazione dei requisiti di legge nella sfera giuridica del soggetto acquirente.

avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Cassazione Civile, 28 luglio 2020, su www.dirittosanitario.net

TAG: CORTE DI CASSAZIONE, COMPRAVENDITA DI FARMACIE

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