Farmaci scaduti. Tar Lombardia: legittima ordinanza di chiusura del sindaco
Agli inizi del 2020 i Carabinieri per la Tutela della salute - Nas effettuavano una ispezione presso una struttura per anziani rilevando la presenza di talune irregolarità. In particolare, i militari descrivevano tra gli altri aspetti il rinvenimento di un gran quantitativo di farmaci scaduti sia all'interno di dispenser giornalieri che in armadio; di alcuni contenitori/bombole per la dispensazione dell'ossigeno di cui due con validità superata; la presenza, tra gli altri, di farmaci sia scaduti che in corso di validità aventi la "fustella" riportante la dicitura "ad uso ospedaliero"; l'assenza di un manuale di controllo Haccp. All'esito dell'ispezione, i militari, oltre a disporre con separato atto il sequestro penale dei medicinali, richiedevano al Sindaco di valutare la possibilità di emettere idonea ordinanza di immediata sospensione dell'attività con dimissione protetta degli anziani ospiti. Il Sindaco, con propria ordinanza, richiamato il verbale dei Nas, disponeva l'immediata cessazione dell'attività della struttura.
Tar: legittimo l'intervento del Sindaco
Contro il provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi al Tar territorialmente competente che, nel rigettarlo, in tema di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ha osservato innanzitutto che la legge conferisce al Sindaco il relativo potere, tra l'altro, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Le circostanze rilevate dai Nas (ospiti ricoverati presso la struttura pur necessitando di assistenza di grado più elevato rispetto a quella fornita; farmaci scaduti o detenuti illegalmente) configuravano il presupposto emergenziale sanitario individuato dalla norma. A fronte di quanto verbalizzato dai Carabinieri, si rendeva necessario, per una situazione non prevedibile e casuale (dunque contingibile), un subitaneo intervento a tutela della salute degli ospiti; la situazione non risultava dunque fronteggiabile mediante l'attività provvedimentale ordinaria (di qui la straordinarietà) e imponeva al Sindaco di adottare atti immediati e non rinviabili nel tempo, con conseguente indifferibilità e urgenza di provvedere. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente è infatti un atto extra ordinem, potenzialmente in rapporto di frizione con i principi di tipicità e tassatività del provvedimento, corollari del fondamentale principio di legalità dell'azione amministrativa sancito dalla Costituzione. Un siffatto intervento da parte del Sindaco è da ritenersi quindi legittimo solo in presenza di una effettiva situazione emergenziale.
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A cura di Simona Zazzetta
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