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Sanità

27 Gennaio 2021

Qualifica di farmacia rurale, Tar Puglia: subordinata solo ai requisiti di legge


Il requisito necessario e sufficiente affinché una struttura possa ottenere dalla Regione la qualifica di Farmacia rurale è quello previsto dall'art. 1 della Legge n. 221 del 1968, in base al quale il criterio discretivo fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie, urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono rurali le farmacie situate in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti ovvero in quartieri periferici non congiunti, per continuità abitativa, alla città; sono invece farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tale disciplina è integrata dell'articolo unico della Legge n. 40 del 1973 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221), il quale dispone che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Contenziosi pendenti non condizionano il riconoscimento di ruralità

Il Tar Puglia ha accolto il ricorso proposto dal titolare che nel 2014, all'esito di una istanza diretta ad ottenere la qualifica di farmacia rurale per la propria struttura collocata in un comune con meno di 5.000 abitanti, vedeva l'Ente pronunciarsi negativamente motivando con l'attesa di un riscontro ministeriale e dell'esito di alcuni contenziosi promossi dalla Regione avverso provvedimenti comunali di soppressione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Il Tribunale ha ritenuto quindi illegittimo il provvedimento censurato in quanto volto a subordinare la decisione circa la qualificazione della struttura come farmacia rurale all'esito della conclusione di contenziosi ancora pendenti, aventi ad oggetto i termini di apertura di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, oggetto non attinente al profilo della qualificazione in questione.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Puglia 04.01.2021 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIA, FARMACIA RURALE, FARMACIE RURALI

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