Login con

Sanità

27 Gennaio 2021

Qualifica di farmacia rurale, Tar Puglia: subordinata solo ai requisiti di legge


Il requisito necessario e sufficiente affinché una struttura possa ottenere dalla Regione la qualifica di Farmacia rurale è quello previsto dall'art. 1 della Legge n. 221 del 1968, in base al quale il criterio discretivo fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie, urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono rurali le farmacie situate in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti ovvero in quartieri periferici non congiunti, per continuità abitativa, alla città; sono invece farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tale disciplina è integrata dell'articolo unico della Legge n. 40 del 1973 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221), il quale dispone che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Contenziosi pendenti non condizionano il riconoscimento di ruralità

Il Tar Puglia ha accolto il ricorso proposto dal titolare che nel 2014, all'esito di una istanza diretta ad ottenere la qualifica di farmacia rurale per la propria struttura collocata in un comune con meno di 5.000 abitanti, vedeva l'Ente pronunciarsi negativamente motivando con l'attesa di un riscontro ministeriale e dell'esito di alcuni contenziosi promossi dalla Regione avverso provvedimenti comunali di soppressione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Il Tribunale ha ritenuto quindi illegittimo il provvedimento censurato in quanto volto a subordinare la decisione circa la qualificazione della struttura come farmacia rurale all'esito della conclusione di contenziosi ancora pendenti, aventi ad oggetto i termini di apertura di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, oggetto non attinente al profilo della qualificazione in questione.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Puglia 04.01.2021 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIA, FARMACIA RURALE, FARMACIE RURALI

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

22/06/2026

La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che i farmaci senza obbligo di prescrizione devono poter essere venduti online dalle farmacie autorizzate e gli Stati non possono limitarne la...

A cura di Redazione Farmacista33

12/06/2026

Respinto il ricorso della società titolare del sito di vendita online. Confermate le multe per complessivi 1,1 milioni di euro relative alle informazioni sui tempi di consegna e alla gestione...

11/06/2026

La Corte di Cassazione ha confermato le sanzioni amministrative inflitte a una società titolare di farmacia e autorizzata anche alla distribuzione all’ingrosso per avere utilizzato il codice e i...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

21/05/2026

La Corte dei conti chiarisce i limiti entro cui i Comuni possono sostenere le farmacie private nelle aree rurali o disagiate: no a concessioni gratuite di immobili e copertura delle spese fuori dai...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Per la detersione del corpo

Per la detersione del corpo

A cura di Dermovitamina

Presentato al Congresso Internazionale della Salute Orale il primo Manifesto sottoscritto dalle principali società scientifiche del settore. L'obiettivo è promuovere la prevenzione, integrare la...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top