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Sanità

22 Settembre 2021

Dispensario, servizio suppletivo a quello primario delle farmacie


Il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che si tratta, infatti, di un presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante.

Dispensazione solo di farmaci di uso comune e di pronto soccorso

L'istituzione del dispensario risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. Nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale. Il servizio farmaceutico reso dal dispensario non può essere equiparato a quello reso dalla farmacia; il dispensario è infatti obbligato a mettere a disposizione solo i farmaci di uso comune e di pronto soccorso, assicurando così un servizio di livello inferiore, mancando comunque non solo dei preparati galenici, ma anche di tutti quei farmaci non di uso comune e tuttavia necessari a una popolazione di elevata età e incapace di approvvigionarsi altrimenti per le difficoltà degli spostamenti, bisognosa pertanto di un servizio farmaceutico il più completo possibile.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  
Per approfondire, Tar Campania - Salerno 27.07.2021 su www.dirittosanitario.net  

TAG: DISPENSAZIONE DEI FARMACI, DISPENSARIO

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