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Sanità

15 Dicembre 2021

Richiesta di trasferimento della farmacia, Tar: illegittimo il silenzio del Comune


La titolare di una struttura farmaceutica ancor prima di avviare l'esercizio dell'attività decideva di richiedere il trasferimento dell'ubicazione della farmacia in una zona diversa, ma ricadente all'interno della sede di assegnazione. Alla base della richiesta non soltanto ragioni di maggiore convenienza sotto il profilo imprenditoriale, considerato il notevole decremento della popolazione residente nell'anzidetta contrada, ma anche il mancato reperimento di un immobile con le caratteristiche tecniche necessarie per l'apertura di una farmacia. L'istanza rimaneva tuttavia priva di riscontro, omettendo il Comune destinatario di assumere qualsivoglia determinazione nell'osservanza del termine prescritto per la conclusione del procedimento. La ricorrente agiva così per ottenere che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta e la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere, ciascuna per quanto di propria competenza, mediante un provvedimento espresso. Il Tar ha accolto il ricorso reputando sussistente l'obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni.

Il compito dei Comuni

L'interesse azionato dalla titolare afferisce all'esercizio dei poteri di cui l'amministrazione comunale dispone in materia di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della L. n. 475 del 1968, come modificata dal Decreto-Legge n. 1 del 2012. L'art. 2 di detta legge attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico. In particolare, tale norma prevede che il Comune, sentiti l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, identifichi le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, benché la legge non preveda più espressamente un atto tipico, denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica. La competenza comunale si estende inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al trasferimento della farmacia all'interno della sede assegnata, disciplinato dall'art. 1 della medesima legge che subordina l'autorizzazione al trasferimento all'unica condizione della distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. Nel caso specifico è risultato infruttuosamente spirato il termine di 30 giorni prescritto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, con conseguente illegittimità del silenzio tenuto sull'istanza dell'interessata.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire Tar Reggio Calabria 15.11.2021 su www.dirittosanitario.net

TAG: SEDI DI FARMACIE, TAR DELLA CALABRIA

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