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Sanità

02 Marzo 2022

Confini tra due farmacie, Tar: criterio topografico ancora valido nella ridefinizione


È operazione illogica e conseguentemente illegittima pervenire alla definizione dei confini di due sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale sulla base della popolazione residente nelle varie frazioni e nel capoluogo senza considerare le particolari esigenze del medesimo territorio, connesse alla sua conformazione e che avevano portato nel 1967 all'istituzione della seconda sede farmaceutica unicamente in base alle specifiche esigenze, ossia con un'applicazione di fatto del criterio topografico introdotto nel 1968.


L'equa dislocazione del servizio farmaceutico

Il criterio topografico deve quindi essere considerato ancora oggi nella ridefinizione dei confini fra i territori nel caso specifico di due farmacie, cioè valutando ancora le particolari esigenze che avevano portato all'istituzione della seconda sede in una certa frazione. L'equa dislocazione del servizio farmaceutico non deriva dalla sola primaria considerazione della distribuzione della popolazione residente sul territorio, ma anche dalla conformazione dello stesso che, nel caso specifico, ha assunto rilevanza fondamentale nel permettere, benchè nel 1967, l'attivazione della seconda sede farmaceutica In altri termini, l'art. 2 della L. n. 475 del 1968, come novellato dalla L. n. 27 del 2012, espressamente afferma che il fine da perseguire da parte del Comune è quello di "assicurare un'equa distribuzione sul territorio" e tale finalità deve essere perseguita, in concreto, non tralasciando la circostanza che la seconda sede farmaceutica era stata istituita in zona rurale per le specifiche esigenze della popolazione residente.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire TAR Emilia-Romagna 09.02.2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: CRITERIO TOPOGRAFICO, DISTANZA TRA FARMACIE

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