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Sanità

25 Maggio 2022

Pubblicità farmaci, Corte Ue: no a leva sul prezzo. Favorisce l'uso irrazionale dei medicinali


La Corte Costituzionale della Lettonia ha formulato domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di interpretare le disposizioni della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 - direttiva 2001/83/CE) per chiarire se, tenuto conto della natura e della portata dell'armonizzazione realizzata da tale atto, uno Stato membro possa vietare la diffusione di informazioni che incoraggiano l'acquisto di medicinali non soltanto quando esse riguardano un determinato medicinale, ma anche quando riguardano medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale.

Il caso: sconto del 15% sul prezzo con acquisto di almeno tre prodotti

La questione insorgeva allorquando nel marzo 2016 una società annunciava una vendita promozionale sul suo sito Internet e nel suo periodico mensile, offrendo una riduzione del 15% sul prezzo d'acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. Con decisione del 1° aprile 2016, la Sezione di controllo dei medicinali dell'Ispettorato della sanità pubblica, Lettonia, vietava di diffondere la pubblicità relativa a detta vendita promozionale. L'avvocato generale ha proposto alla Corte di fornire le seguenti risposte alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale, Lettonia.

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

L'articolo 86 , paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretata nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggino l'acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, può rientrare nella nozione di "pubblicità dei medicinali", ai sensi di detta disposizione, anche quando tali informazioni riguardino non già un determinato medicinale, bensì medicinali non soggetti a prescrizione medica in generale. L'articolo 87, paragrafo 3, e l'articolo 90 della direttiva 2001/83, quale modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro stabilisca divieti che non corrispondono a quelli previsti all'articolo 90 di tale direttiva, qualora tali divieti riguardino la pubblicità che favorisce l'uso irrazionale dei medicinali.
I divieti relativi alla pubblicità che incoraggi l'acquisto di un medicinale giustificando la necessità di un tale acquisto mediante il prezzo del medicinale, annunciando una svendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo ridotto) o prodotti, riguardano la pubblicità che favorisce l'uso irrazionale dei medicinali.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire. Conclusioni Avvocato Generale Corte di Giustizia UE - Corte giustizia Unione Europea, Concl. Avv. Gen., 09/12/2021, n. 530/20 su www.dirittosanitario.net

TAG: UNIONE EUROPEA, PREZZO DEI FARMACI

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