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Sanità

20 Luglio 2022

Tamponi rapidi solo in farmacia, Corte Costituzionale: legittime le norme che escludono le parafarmacie


Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419 , della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Le disposizioni censurate - nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l'effettuazione dei "test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2" - determinerebbero un'irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e cosiddette parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un'attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede una identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle cosiddette parafarmacie. Il giudice a quo rileva, altresì, che la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe "in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi".

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate

La Corte Costituzionale all'esito ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Si è osservato che la scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non può ritenersi censurabile per irragionevolezza. Tale scelta, ha evidenziato la Corte Costituzionale si fonda, essenzialmente, sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza. Coinvolgendo nell'attività in discorso soltanto le farmacie, infatti, il legislatore si è affidato a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull'intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria. Non può allora dirsi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di mantenere l'erogazione dei servizi sanitari in questione all'interno del circuito del SSN e di non estenderla anche a soggetti che hanno a riferimento l'ambito della distribuzione commerciale. Si è inoltre osservato che con l'art. 1 , commi 418 e 419 , della L. n. 178 del 2020, è stata contenuta e predeterminata la platea di soggetti che sono tenuti a trasmettere alle autorità sanitarie i dati dei test antigenici rapidi; dati il cui trattamento rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ). In tal modo, sono stati chiamati a interfacciarsi con le autorità sanitarie, attraverso sistemi informativi e telematici da loro già adoperati, soltanto soggetti - le farmacie, appunto - che, proprio perché già inseriti nel SSN, di tali autorità sono interlocutori abituali.

Non c'è conflitto con ragioni emergenziali

La Corte ha infine escluso che le disposizioni censurate potessero dirsi "in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi". Se è vero che l'estensione alle cosiddette parafarmacie della possibilità di erogare le prestazioni in discorso avrebbe assai probabilmente determinato un aumento quantitativo dei test effettuati, ciò non vale, tuttavia, a rendere irragionevole la diversa scelta compiuta dal legislatore. Questi, infatti, ha, nella sua discrezionalità, valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute, da un lato, che tali test siano effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bensì di adeguatezza rispetto alla popolazione, cui assicurare con continuità l'accesso a tali prestazioni sanitarie; dall'altro, che la trasmissione dei dati relativi ai test sia effettuata da un numero limitato di soggetti, rendendo così più agevole la loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Corte Costituzionale Sent. n. 171 del 08.07.2022 su www.dirittosanitario.net  

TAG: PARAFARMACIE, SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, TAMPONI RAPIDI

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