Insegne delle farmacie, Tar: rilevante per le autorizzazioni la normativa locale
In quanto in contrasto con la relativa regolamentazione locale, un Comune ha negato l'autorizzazione a due strumenti pubblicitari consistenti in una croce bifacciale a bandiera con la scritta "farmacia omeopatia" posta fuori da un portico, variata rispetto alla precedente che non comprendeva la scritta indicata e in una insegna a croce quadrata, monofacciale e luminosa, realizzata nel sotto-portico difformemente dal disegno allegato alla precedente autorizzazione risalente al 2003.
Comune decide su luminosità e intermittenza delle insegne
Tra gli altri aspetti, il titolare ha contestato l'incongruità del focus dell'istruttoria che secondo la propria tesi difensiva avrebbe dovuto concentrarsi sulla sola variazione della denominazione sociale nel frattempo intervenuta. Il Tar ha accolto l'impostazione proposta dell'Ente locale in quanto nel titolo rilasciato nel 2003 - riproducendosi una disposizione del regolamento comunale - veniva precisato che l'autorizzazione "perde immediatamente efficacia nei casi di: variazione di Ragione Sociale, voltura dell'attività cui si riferisce, variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi, (...)". La farmacia come bene aziendale apparteneva infatti ad una impresa individuale a cui era successivamente subentrata una Società di nuova costituzione derivandone la perdita di operatività del precedente titolo abilitativo (del 2003) e la conseguente necessità di emissione di una nuova autorizzazione, previo compimento di un'istruttoria completa e non limitata alla sola presa d'atto della mutata denominazione dell'impresa. Il Comune aveva peraltro dimostrato che gli impianti pubblicitari assentiti nel 2003 erano stati innovati dal ricorrente in difetto del nulla osta prescritto. La circostanza - integrando una variazione delle caratteristiche dei relativi mezzi "variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi" - veniva ad integrare una concorrente causa di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione pregressa. Il Comune deduceva ulteriormente che la riedizione dell'istruttoria era atto dovuto in quanto la modifica della luminosità delle insegne, da luce fissa a luce intermittente al neon, comportava comunque la valutazione di compatibilità con la specifica legge regionale sulla riduzione dell'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico. Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
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A cura di Simona Zazzetta
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