Legittima la revoca di deleghe al collaboratore da parte del nuovo direttore di farmacia
La scelta del nuovo direttore e legale rappresentante della farmacia di avocare a sé la custodia delle chiavi e l'apertura della sede facendosi riconsegnare le medesime chiavi dalla farmacista dipendente precedentemente incaricata, configura una determinazione legittima, posto che il compito in questione non può ritenersi proprio del profilo professionale del farmacista collaboratore, ma attiene alle prerogative di chi ha la responsabilità della gestione della struttura. La scelta del direttore di occuparsi personalmente dell'apertura e chiusura può ritenersi giustificata anche dall'esigenza di assicurare una gestione corretta della sede farmaceutica sotto il profilo dell'integrità e sicurezza del patrimonio aziendale.
Anche la scelta del nuovo direttore di avocare a sé l'interlocuzione e i rapporti con gli informatori farmaceutici, i rappresentanti e i medici, non presenta alcun profilo di illeceità o di lesività del bagaglio professionale della farmacista collaboratore o della sua dignità e personalità morale, perché non si tratta di mansioni rientranti nel profilo specifico. Costituisce pertanto legittima scelta imprenditoriale, non sindacabile nel merito, quella del nuovo direttore di "revocare" la delega in virtù della quale la dipendente interloquiva con tali soggetti su incarico del precedente direttore e di svolgerli di persona.
Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno da mobbing formulata dalla farmacista nei confronti del datore di lavoro, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del mobbing e non configurabili condotte datoriali inosservanti dei doveri di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore sanciti dall'art. 2087 Codice civile.
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A cura di Simona Zazzetta
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