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Sanità

07 Giugno 2023

Indennità di camice, Corte d'appello di Milano: è diritto del dipendente


In primo e secondo grado la farmacia aveva ottenuto provvedimenti favorevoli rispetto alla opposizione proposta contro un avviso di addebito con il quale l'INPS aveva intimato il pagamento di euro 2.084,90 a titolo di contributi non versati sulla indennità di camice, voce prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma non versata alla dipendente.
La Corte d'appello di Milano con sentenza del 2017 aveva condiviso il giudizio del primo giudice. Era stato accertato che la Farmacia avesse fornito alla dipendente a proprie spese il camice professionale, provvedendo direttamente anche al lavaggio, per cui non vi era alcuna voce retributiva in effetti dovuta e non corrisposta, con la conseguenza che, anche sotto il versante contributivo, nulla era dovuto all'INPS. L'istituto previdenziale ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso ribaltando le precedenti decisioni.

Voce retributiva spettante ai lavoratori

E' necessario esaminare la previsione contrattuale che nel caso concreto è contenuta nell'art. 6, comma 2, titolo V, del CCNL integrativo regionale per le farmacie rurali che espressamente indica «(...) A decorrere dal 2002 verrà riconosciuta ad ogni dipendente delle farmacie private della Lombardia un'indennità sostitutiva camici/lavaggio pari a lire 800mila annue, per le farmacie che forniranno i camici tale indennità sarà ridotta a lire 600mila annue, l'indennità camici/lavaggio sarà erogata con le competenze del mese di aprile di ciascun anno».
Tale previsione, si è osservato integra un vero e proprio diritto del dipendente ad ottenere la somma indicata, e l'indennità, in quanto dovuta, non può essere esclusa dal computo della retribuzione.
Quindi, interpretando il contratto, resta accertato che si tratta di una voce retributiva spettante ai lavoratori attraverso la quale si determina il "dovuto" spettante e di conseguenza la base di calcolo dei contributi. Non modifica tale conclusione gli adattamenti concreti che le parti avessero raggiunto perché, il parametro di legge non può essere derogato dalle iniziative negoziali dei privati.

avv. Rodolfo Pacifico

Per approfondire, Corte di Cassazione 26.04.2023
su www.dirittosanitario.net

TAG: INPS, MILANO

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