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13 Ottobre 2025

Indennità di residenza farmacie, Tar di Parma: la scadenza non è perentoria

Il Tar di Parma ha accolto il ricorso delle farmacie che si sono viste negare il contributo di indennità di residenza in quanto avevano presentato la richiesta oltre il termine della scadenza. Ecco cosa ha stabilito il Tar

di Simona Zazzetta


Indennità di residenza farmacie, Tar di Parma: la scadenza non è perentoria

L’indennità di residenza che spetta alle farmacie rurali in base a requisiti oggettivi, come l’ubicazione in zona rurale e la popolazione servita, non dipendono da una competizione a graduatoria o da un plafond limitato di risorse, è una “spesa fissa obbligatoria”, cui è dedicato un apposito stanziamento e non come un incentivo soggetto a vincoli temporali rigidi. È prevista una scadenza entro cui le farmacie “devono” per richiederla (31 marzo di ogni anno) ma senza indicazioni che indichino una perentorietà (“entro e non oltre”). Si è concluso così il ricorso accolto dal Tar di Parma, sollevato da Federfarma Reggio Emilia a difesa di 5 farmacie rurali a cui l'Ausl aveva negato loro i sussidi dedicati per il biennio 2022-2023.

Domanda presentata oltre la scadenza

Le cinque farmacie rurali reggiane si erano viste negare dall’Ausl i sussidi per il biennio 2022-2023 perché avevano presentato le domande con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine del 31 marzo: tra l’11 e il 14 aprile 2022). Federfarma, ritenendo la decisione ingiustificata, aveva chiesto all’Ausl di rivedere la posizione, sottolineando che “il termine di presentazione delle domande è stato superato dalle farmacie ricorrenti solo di una decina di giorni, per motivi di carattere tecnico-organizzativo, dovuti in particolare all'incremento dell'attività e dei servizi resi dalle farmacie territoriali durante la pandemia, quali la somministrazione dei vaccini, l'effettuazione dei tamponi, le comunicazioni dei casi di Covid e le validazioni dei green pass”.

L'azienda sanitaria ha confermato la propria decisione di non erogarli, richiamando sul punto una sentenza del Tar del Friuli-Venezia Giulia e il “carattere perentorio del 31 marzo” per presentare le istanze.

Di fronte al diniego dell’azienda sanitaria, Federfarma e le cinque farmacie hanno presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma e il 10 ottobre 2022 l’Ausl si è costituita in giudizio. Lo scorso 17 settembre il tribunale ha accolto il ricorso delle farmacie condannando l'Ausl a corrispondere il contributo in favore delle 5 farmacie, compensando le spese di lite.

Ecco cosa ha sottolineato il Tar

Il Tar ha richiamato la L. 221/1968 che definisce l’indennità di residenza “spesa fissa obbligatoria” a cui è dedicato un “apposito stanziamento (art. 6, comma 1), al fine di sovvenzionare tutte le richieste a fronte della verifica dei requisiti previsti”. 
Pertanto, non si tratta di contributi a plafond limitato, accessibili con procedura evidenziale solo a coloro che propongano l’istanza entro il termine previsto nel rispetto della par condicio competitorum, bensì, di un’indennità che spetta a fronte della sussistenza di determinati requisiti”. 

In particolare, i Giudici amministrativi fanno notare che nella normativa è previsto che l’erogazione finale del contributo sia assicurata “entro e non oltre”, palesando la volontà del legislatore di fissare, solo per questa scadenza, un termine perentorio”.

Mentre per la domanda di indennità è previsto che gli interessati “devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza”, senza usare l’espressione “entro e non oltre” né indicare conseguenze in caso di ritardo. L’utilizzo del verbo “devono” dimostra che il legislatore ha voluto rendere perentorio solo il termine per l’erogazione. 

Altro aspetto osservato dai giudici è che l’Ausl non ha circostanziato “le concrete difficoltà gestionali dell’erogazione dell’indennità in relazione ad una domanda “tardiva” (di pochi giorni)”. E fanno notare che, al contrario, essendo il contributo “obbligatorio”, come definito dalla Legge, ed essendoci un “apposito stanziamento in base, sostanzialmente, all’oggettiva ubicazione della farmacia” si tratta di un’erogazione facilmente programmabile che non dipende da graduatorie o variazioni improvvise; quindi, un lieve ritardo non crea difficoltà gestionali e non giustifica il rifiuto del pagamento.

Un principio importante per le farmacie

Sul valore giurisprudenziale della decisione del Tar di Parma insistono gli avvocati Oreste Carrozza e Rita Carrozza che in un’intervista sull’edizione locale de Il Resto del Carlino affermano: “In passato si sono registrati nella giurisprudenza di merito due orientamenti opposti, ma a seguito di questa decisione e di quella del Consiglio di Stato n. 4967 del 3 giugno 2024, può ora ritenersi maggioritario l'orientamento che qualifica il termine come ordinatorio. La decisione è altresì importante perché sottolinea il diritto dei farmacisti titolari di farmacie rurali di vedersi erogare una indennità in considerazione della natura pubblicistica del servizio farmaceutico che offrono a favore delle piccole comunità frazionali e della circostanza che si trovano ad erogare il servizio con risorse economiche e lavorative più ridotte rispetto alle farmacie urbane”.

Un parere in linea con le considerazioni della Fofi secondo cui la sentenza stabilisce “un importante principio sulla natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiate”.

TAG: RISARCIMENTO E INDENNIZZO, CONTRIBUTO FARMACIE RURALI

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