Farmacia
07 Febbraio 2024 Il trasferimento di farmacia è possibile, ma con limitazioni che per il Consiglio di Stato riguardano: la zona assegnata da pianta organica, la distanza tra farmacie, la valutazione a discrezione di P.A.

Le disposizioni che post-riforma regolano il trasferimento della farmacia sanciscono che i titolari – in quanto in effetti titolari di una azienda – sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all'esercizio dell'attività in nuovi locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà d'iniziativa economica dell'imprenditore. Tale libertà non è però senza limiti. Affinché possano essere legittimamente trasferiti i locali è previsto infatti che vengano osservate talune prescrizioni.
Le variabili del trasferimento: pianta organica, distanza tra farmacie, valutazione della P.A.
Il Consiglio di Stato, nel dirimere in via definitiva una controversia insorta in occasione della autorizzazione al trasferimento di una sede farmaceutica, ha osservato che innanzitutto i nuovi locali devono essere ubicati all'interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo comune; in secondo luogo deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine. A tali prescrizioni si aggiunge, poi, un'ulteriore condizione generale, che implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione: l'Autorità competente può, infatti, negare l'autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfatte "le esigenze degli abitanti della zona ".
Per approfondire Consiglio di Stato 15 gennaio 2024, su www.dirittosanitario.net
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