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22 Marzo 2024 Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello delle parafarmacie ritenendo che con la modifica al Sistema TS, che impedisce ai medici di emettere ricette bianche “miste”, si sia risolta la questione. Di fatto sono state rese inapplicabili le REB miste già emesse
Nel 2022, alcune parafarmacie ricorrevano al TAR Lazio avverso il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione in relazione ad una diffida avente ad oggetto la richiesta di provvedere agli adempimenti necessari affinché fosse garantito agli esercizi commerciali l'accesso al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria - STS, per consentire loro la lettura delle ricette bianche elettroniche [REB], e per la condanna delle Amministrazioni all'adozione dei provvedimenti necessari a consentire l'accesso al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria - STS e, in particolare, la lettura delle REB mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso le parafarmacie (cioè senza ricetta, Sop, Otc ndr.).
Il Collegio accoglieva il ricorso evidenziano come il quadro normativo fondasse l’obbligo a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenisse senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzare i prodotti che sono autorizzati a vendere.
Lo scorso 13 marzo è intervenuta nella vicenda la decisione del Consiglio di Stato a seguito della impugnazione proposta da titolari di parafarmacie avverso il rigetto del ricorso per l’ottemperanza della sentenza del 2022 e per la declaratoria di nullità del decreto 1 dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) debba rendere disponibili alle parafarmacie le funzionalità per l’invio dei dati della prestazione erogata anche tramite servizi web, nel solo caso in cui l’assistito presenti una ricetta recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica”.
Con il decreto del 1 dicembre 2022, le Amministrazioni hanno infatti modificato il Decreto 30 dicembre 2020, inserendo la disposizione secondo cui: “A fronte dell’utilizzo presso una parafarmacia da parte dell’assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l’invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web”.
Le parafarmacie appellanti hanno però ritenuto la disposizione elusiva del giudicato del 2022 nella parte in cui limita la possibilità di lettura delle ricette elettroniche bianche ai soli farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione medica (cd. farmaci “sopra banco”), escludendola invece per le cd. ricette “miste”, relative cioè sia ai farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione, sia ai farmaci sottratti al suddetto obbligo.
Le parafarmacie hanno così agito per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato recato dalla sentenza del 2022.
Il Tar per il Lazio ha tuttavia respinto il ricorso per l’ottemperanza e il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello confermando che nel caso specifico non veniva a configurarsi elusione del giudicato né l’illegittimità del decreto ministeriale. L’obbligo conformativo imposto dalla sentenza da ottemperare consisteva nell’assicurare l’accesso delle parafarmacie al portale “Gestione Ricetta Elettronica Bianca” del STS per quanto concerne la lettura delle REB e l’erogazione dei relativi servizi, al fine di non discriminarle (rispetto alle farmacie) a seguito del processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee, che aveva inizialmente consentito solo a queste ultime di usufruire dell’accesso al portale avvalendosi delle REB.
Il problema dell’ammissibilità della REB “mista” è stato ritenuto per certi versi superato a seguito delle modifiche alle specifiche tecniche del STS del 2023 che hanno eliminato la possibilità per i medici prescrittori di indicare nella REB farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica.
Si tratta di una “sopravvenienza fattuale” contenuta in provvedimenti dell’Amministrazione ed ha l’effetto di “completare” l’esecuzione della sentenza 2022 in senso comunque favorevole parafarmacie; in ogni caso il meccanismo di blocco nella generazione della ricetta mista da parte del medico è espressamente previsto dalle Specifiche tecniche dei servizi.
Per approfondire: Consiglio di Stato 13.03.2024 su www.dirittosanitario.net
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4175&areaid=13
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