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15 Luglio 2024Le scelte programmatorie compiute in sede di revisione della pianta organica delle farmacie necessitano di una motivazione calibrata sulle singole situazioni locali. Un evidente vizio di motivazione può inficiare l’atto in termini di illegittimità
Più volte, in occasione delle numerose decisioni del Giudice Amministrativo, abbiamo potuto verificare da una parte la “resistenza” della “pianta organica” delle farmacie e quella delle “sedi farmaceutiche”, ma in altrettante occasioni, abbiamo verificato la conferma che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione in sede di revisione della “pianta organica” delle farmacie è assoluta, quasi sacra! Tuttavia, in qualche occasione il Giudice Amministrativo qualche “paletto” ha inteso fissarlo ed ha bocciato, annullandoli, i provvedimenti di revisione che alcuni Comuni, forti dei precedenti giurisprudenziali ed in qualche caso in modo arrogante, avevano assunto.
È il caso della revisione della pianta organica delle farmacie adottata dal Comune di Ladispoli anno 2022 il quale, a seguito dell’istanza di alcuni interessati, aveva rivisto i perimetri delle farmacie posizionando una sede farmaceutica, la decima presente sul territorio comunale, all’interno della porzione di territorio precedentemente assegnata all’unica farmacia rurale sussidiata.
L’assoluta illogicità della scelta, ovvero quella di posizionare un’altra farmacia, anziché nelle zone più popolose del Comune, in una zona rurale e scarsamente abitata e dove l’unica farmacia già presente era sussidiata per la consistenza dei propri scarsi ricavi, è stata rimarcata dalla decisione recente del TAR Lazio – Sez. II, n. 13403 del 2 luglio 2024, ove il Collegio ha ravvisato nell’avversato provvedimento di revisione un evidente vizio di motivazione idoneo ad inficiare l’atto in termini di illegittimità, avendo il Comune di Ladispoli del tutto omesso di dare evidenza delle ragioni poste a fondamento della determinazione impugnata, invero nemmeno evidenziate in giudizio dalla difesa del Comune, che, infatti, si è limitata a richiamare astratti e certamente validi principi giurisprudenziali senza minimamente dare conto in che termini la delocalizzazione contestata fosse ad essi rispondente.
Le scelte programmatorie compiute in sede di revisione della pianta organica delle farmacie necessitano, infatti, di una motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, tanto più in presenza della contrarietà degli organi preposti a rendere un parere obbligatorio - seppur non vincolante - sulla proposta di revisione (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2009, n.5895).
Ebbene, nel caso di specie, la deliberazione impugnata è illegittima mancando in essa una qualsiasi convincente esposizione delle ragioni, per le quali la contestata revisione per cui è causa sia stata deliberata incidendo sulla sede 4, entro la quale ricade la Farmacia […], invero l’unica farmacia rurale sussidiata presente nel territorio comunale, che beneficia di un bacino di utenza ridottissimo corrispondente a circa la metà del cennato quorum previsto dalla legge (1 farmacia ogni 3.300 abitanti), circostanza evidenziata in atti da parte ricorrente e in alcun modo contestata dalla difesa dell’amministrazione comunale.
In tal senso, peraltro, depongono anche i pareri (seppur tardivamente) acquisiti dall’Ordine dei farmacisti e dall’ASL (in atti) che motivano il loro contrasto alla revisione proposta in relazione al mancato rispetto delle norme in materia di servizio farmaceutico, sostanzialmente ritenendo illogica la scelta di prevedere un nuovo esercizio farmaceutico laddove è presente una farmacia rurale per lo più sussidiata.
Alla luce di detta motivazione, la decisione ha ritenuto di assorbire gli altri vizi evidenziati dalla ricorrente tra i quali il solito caso di conflitto d’interessi di un Comune che da una parte ha il ruolo di programmare il servizio farmaceutico e dall’altra quello di titolare di farmacie (nel caso di specie ben 4 su 10!) che, ovviamente, intende proteggere i propri interessi economici.
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