farmacie rurali
24 Febbraio 2026Tar Marche ha respinto il ricorso di una farmacia rurale che si è vista rifiutare la richiesta di decentramento, chiarendo che il trasferimento su istanza del titolare è subordinato alla funzione pubblica della farmacia rurale quale presidio sanitario nelle aree periferiche

Una farmacia rurale ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha respinto l’istanza di decentramento della sede, confermando la precedente collocazione. La ricorrente deduceva che l’attuale ubicazione, collocata in una frazione scarsamente popolata, non rispondesse più alle esigenze della popolazione, ormai maggiormente concentrata nel fondovalle. Da qui la richiesta di trasferimento presso alcuni locali ubicati presso un centro commerciale in un’area caratterizzata da più intenso insediamento abitativo e maggiore afflusso.
Il diniego veniva giustificato sulla base della mancanza dei presupposti normativi richiesti per il decentramento e della necessità di garantire una copertura uniforme del servizio farmaceutico nelle zone periferiche.
La farmacia proponeva ricorso contestando la violazione dei criteri di equa distribuzione del servizio farmaceutico, difetto di istruttoria e travisamento dei dati demografici.
La vicenda ruota attorno all’interpretazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 362 del 1991, che disciplina il decentramento su istanza di parte, consentendo il trasferimento della farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo, a fronte dello spostamento della popolazione.
Tale istituto si distingue dal decentramento disposto d’ufficio, previsto dal comma 1 della stessa norma, che si fonda su mutamenti nella distribuzione territoriale della popolazione rilevati in sede di revisione della pianta organica. In entrambi i casi, tuttavia, il presupposto comune resta la finalità pubblicistica dell’istituto: assicurare una più razionale ed efficiente distribuzione dell’assistenza farmaceutica sul territorio, a numero invariato di sedi.
Particolare rilievo assume, inoltre, la disciplina speciale delle farmacie rurali sussidiate, le quali, per loro natura, sono infatti destinate a garantire il servizio in contesti territoriali disagiati, prescindendo dall’ordinario criterio demografico.
Secondo il Collegio, il trasferimento richiesto dal titolare non può essere autorizzato in base a valutazioni di convenienza commerciale o di maggiore affluenza, ma richiede la verifica congiunta di due condizioni:
Si tratta di presupposti che operano cumulativamente e la cui mancanza, anche solo parziale legittima il diniego.
Nel caso concreto, l’istruttoria svolta dall’ente locale aveva escluso entrambi i requisiti, evidenziando la sostanziale stabilità demografica della frazione servita dalla farmacia e l’assenza di carenze assistenziali nelle aree in cui la ricorrente intendeva trasferirsi.
Centrale nella decisione è la valutazione discrezionale dell’amministrazione, chiamata a bilanciare esigenze diverse, ma tutte riconducibili all’interesse pubblico.
Il TAR ha ribadito che la scelta della localizzazione delle farmacie costituisce esercizio tipico di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Tale discrezionalità risulta ancor significativa quando si tratta di farmacie rurali, le quali svolgono una funzione essenziale di presidio sanitario nei territori periferici e meno accessibili. In questa prospettiva, il mantenimento della sede in una zona decentrata, caratterizzata da difficoltà di collegamento e limitata presenza di altri servizi, viene ritenuto coerente con la ratio dell’istituto e con la funzione sociale della farmacia rurale.
La ricorrente aveva invocato i principi di equa distribuzione del servizio farmaceutico e di maggiore accessibilità per la popolazione residente nelle zone più densamente abitate. Il Tribunale ha chiarito che tali criteri non operano secondo un ordine gerarchico, ma concorrono entrambi alla realizzazione dell’obiettivo di una capillare copertura territoriale.
Ne deriva che l’equa distribuzione non può essere interpretata come diritto del titolare a collocare la sede in aree più redditizie o ad alto flusso, ma come strumento per garantire il servizio anche nelle zone meno popolate, evitando che restino prive di presidi sanitari.
In tale ottica, l’eventuale accoglimento dell’istanza avrebbe prodotto un effetto distorsivo, concentrando ulteriormente il servizio nelle aree già servite e lasciando scoperte quelle più disagiate.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego di decentramento, evidenziando la correttezza dell’istruttoria e la coerenza della motivazione adottata dall’amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni affrontate.
Il decentramento non costituisce uno strumento di riallocazione libera della sede farmaceutica in funzione di esigenze imprenditoriali, ma resta subordinato a stringenti presupposti normativi e ad una valutazione discrezionale orientata in via praticamente determinante all’interesse pubblico in una logica di valorizzazione della farmacia rurale come presidio sanitario territoriale
Ne emerge una lettura rigorosa dell’istituto, che valorizza il ruolo della farmacia rurale come presidio sanitario territoriale e ribadisce la centralità della programmazione pubblica nella distribuzione delle sedi.
Per approfondire TAR Marche, 27.01.2026 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4327
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