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23 Novembre 2024

Screening oncologici in farmacia, Tar intervenire su utilizzo di locali esterni

Il TAR Campania è intervenuto sul decreto dirigenziale della Regione che regolava le attività della farmacia dei servizi, in particolare per quanto concerne gli screening oncologici e l'uso di locali esterni alla farmacia

di Avv. Rodolfo Pacifico


Screening oncologici farmacia Tar

Il TAR Campania, con una sentenza del 14 novembre 2024, ha parzialmente accolto il ricorso contro un decreto dirigenziale della Regione che regolava le attività della farmacia dei servizi, in particolare per quanto concerne gli screening oncologici e l'uso di locali esterni alla farmacia. Nello specifico ha annullato parte del decreto che consentiva alle farmacie di utilizzare aree, locali o strutture esterne per somministrare test kit, come quello per il sangue occulto nelle feci. Ecco che cosa ha deciso il Tar.

La decisione del Tar

Il TAR Campania ha deciso l’impugnazione proposta avverso il decreto dirigenziale con cui la Regione ha approvato e ratificato gli accordi con le Associazioni di categoria dei titolari di farmacie pubbliche e private convenzionate, per le attività della farmacia dei servizi, relativamente agli allegati 5 e 6, riguardanti la somministrazione di test per l'emoglobina glicata e il quadro lipidico e l'effettuazione di screening oncologici. 

Il ricorso è stato accolto in parte con annullamento dell’atto in relazione a ciò che concerne l'Allegato 6 - "Accordo Attuativo per effettuare screening oncologici", limitatamente all'art. 2 ("Utilizzo di aree, locali o strutture esterne alla farmacia").

La contestazione della ricorrente è stata rivolta a quelle parti degli Accordi reputate lesive delle prerogative dei biologi, con censure indirizzate in particolare alla cosiddetta “platea degli assistibili” dalle farmacie; alla possibilità o meno da parte delle stesse di effettuare il prelievo di sangue capillare; alla possibilità o meno di utilizzare locali separati dalla sede della farmacia nonché in relazione alle tariffe praticate.

Il Tribunale amministrativo ha ripercorso l'excursus normativo che ha condotto all'introduzione del nuovo modulo organizzativo delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario nazionale e l’assegnazione di nuovi compiti, rientranti nella cosiddetta "farmacia di servizi". 

La censurata possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia per la somministrazione del test colon-retto diretto alla rilevazione di sangue occulto nelle feci, si è mostrata allo stato attuale priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo.

Si è sottolineato che nell'assenso rilasciato alle farmacie con l'Accordo impugnato (per l'utilizzo di locali separati per la somministrazione del test del colon-retto con la ricerca del sangue occulto) sia riscontrabile un'indiscriminata possibilità, che trascende dalla doverosa verifica di specifici requisiti, assentendo nelle more dell'autorizzazione di effettuare la prestazione sulla base di una mera comunicazione.

Per approfondire TAR Campania sent. 14.11.2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4221&areaid=13

TAG: FARMACIA, SCREENING ONCOLOGICO, TAR

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