Diritto Sanitario
14 Febbraio 2025Per il TAR Sardegna il canone sulle insegne delle farmacie, anche se pubblico esercizio, va pagato se le dimensioni superano i limiti previsti dalla legge. Sentenza ribadisce le regole su croci a bandiera su pali e preinsegne indicatrici
L'insegna delle farmacie non ha soltanto la funzione indispensabile di permettere la loro individuazione sul territorio, ma anche quella di consentire alle stesse di distinguersi sul mercato di riferimento, veicolando il proprio nome, la propria offerta commerciale e il proprio messaggio pubblicitario. Ciò vale anche per la cosiddetta cassetta bifacciale che, mediante l'indicazione dei turni e degli orari di lavoro, consente al consumatore di apprendere dove e quando un determinato acquisto potrà essere eseguito.
Il TAR - in questo quadro - ha ritenuto corretta la scelta del Comune di includere le insegne delle farmacie e delle cassette bifacciali nell'ambito delle insegne di esercizio, con la loro conseguente sottoposizione al canone unico patrimoniale.
Il rilievo per il quale le insegne e le cassette sarebbero obbligatorie per legge non consente di superare l’assunto. Lo stesso legislatore statale in materia di canone unico patrimoniale, ha stabilito che tali mezzi siano esenti dalla sua applicazione se la loro esposizione è obbligatoria per norma di legge o di regolamento, sempre che siano "di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti".
In termini analoghi, il Comune in questione ha previsto la sottoposizione al canone delle insegne di esercizio delle farmacie, seppure obbligatorie per legge, qualora eccedano la più ampia misura massima di 120 cm x 120 cm.
Il collegio ha quindi rigettato il ricorso proposto dagli esercenti l’attività sul territorio comunale contro il provvedimento adottato dal Consiglio relativamente alle parti in cui ha considerato mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari, le insegne frontali e le insegne a bandiera/croci verdi indicatrici delle farmacie; non ha consentito l'installazione dell'insegna/croce a bandiera su palo anziché unicamente a parete; non ha incluso le preinsegne indicatrici delle farmacie di zona tra quelle consentite nel territorio comunale.
Non è stata ritenuta condivisibile la tesi per la quale le farmacie eserciterebbero esclusivamente un pubblico servizio con conseguente sottrazione al pagamento del canone unico.
Fonte:
Per approfondire, TAR Sardegna, 04.02.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4231&areaid=13
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