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06 Giugno 2025

Farmacista senza specializzazione in Asl, Corte dimezza la sanzione: riconosciute le attività svolte

Un farmacista senza specializzazione ha prestato servizio presso una ASL: la Corte dei Conti ha dimezzato il danno erariale e la sanzione riconoscendo le prestazioni comunque utili alla ASL

di Avv. Rodolfo Pacifico


Farmacista senza specializzazione in Asl, Corte dimezza la sanzione: riconosciute le attività svolte

Con atto di citazione la Procura regionale presso la Corte dei Conti ha citato in giudizio un farmacista chiedendone la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati in oltre 170 mila euro avendo il sanitario prestato servizio presso una ASL in assenza dei requisiti prescritti dalla deliberazione del Direttore Generale di indizione della selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di alcuni farmacisti specialisti in Farmaceutica Territoriale. 

La Procura esponeva la circostanza per cui il convenuto avesse ottenuto utile classificazione in graduatoria di merito dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e precisamente della laurea in Farmacia, l'iscrizione all'Ordine Professionale e la specializzazione in Farmaceutica Territoriale.

Dalle indagini dei Carabinieri era però emerso che il dipendente non era in possesso del titolo di specializzazione in Farmaceutica Territoriale. Per tali ragioni veniva ravvisata la sussistenza dei requisiti di configurazione della responsabilità amministrativo contabile, precisandosi che l'assenza del titolo, come richiesto dal bando, avrebbe reso inutile la prestazione svolta presso il nosocomio, non risultando il pubblico dipendente in possesso della professionalità necessaria richiesta, e, conseguentemente, le retribuzioni percepite, sprovviste della giusta causa legittimante la liquidazione.

La Procura quantificava così il danno patito dall'Amministrazione in una somma pari alle retribuzioni indebitamente percepite dal farmacista a partire dall’inizio del rapporto fino alla risoluzione del contratto.

L'art. 1 comma 1 bis della L. 14 gennaio 1994, n. 20 prevede che «Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità».

Corte dei Conti: Asl ha tratto vantaggio da prestazioni svolte

Ha osservato la Corte dei Conti che ferma la responsabilità del farmacista lo stesso, pur non essendo specializzato, era comunque laureato in farmacia e iscritto all'Ordine dei Farmacisti; inoltre era dimostrato che nell'intero arco temporale di vigenza del contratto di lavoro avesse quotidianamente svolto prestazioni professionali in favore della Azienda Sanitaria, prestazioni di cui il nosocomio comunque ne aveva tratto vantaggio, trattandosi di attività volta alla consultazione delle banche dati ministeriali e regionali per la verifica dei codici dei farmaci, all'implementazione dei contratti per la fornitura di farmaci e alla bonifica dell'anagrafe dei beni farmaceutici, che ha comunque favorito l’Azienda e alleggerito l'attività degli altri soggetti impiegati in simili mansioni; né era stata allegata alcuna prova relativa alla sussistenza di criticità del suo operato.

Sebbene la giurisprudenza abbia ribadito che il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false dichiarazioni sul possesso del titolo comporti l'irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l'effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione, gli orientamenti in materia fanno tuttavia riferimento a soggetti privi del titolo di studio (laurea) e in alcuni casi del titolo di abilitazione.

Nella fattispecie concreta il dipendente è invece risultato provvisto di laurea in farmacia e di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e ha svolto l'attività nel settore farmaceutico del nosocomio, restando quindi innegabile che l'Amministrazione abbia conseguito almeno in parte un'utilità, non essendo del tutto mancante il titolo né le specifiche competenze in materia farmaceutica garantendo così un minimo di standard qualitativo e professionale della prestazione fornita all'Amministrazione.

La Corte dei Conti a conclusione del giudizio ha ritenuto che il danno subito dalla pubblica amministrazione può essere rideterminato, in ragione dell'utilità conseguita, nella misura corrispondente al 50% della retribuzione erogata.

Per approfondire, Corte dei Conti 15.01.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link:

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4247&areaid=13

TAG: FARMACISTI OSPEDALIERI, SANZIONI, CORTE DEI CONTI

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