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Diritto Sanitario

21 Gennaio 2026

Apertura farmacie, Tar Umbria: non può essere condizionata da vincoli anticoncorrenziali

Respinto il ricorso contro lo spostamento di una sede farmaceutica. Per i giudici il servizio farmaceutico si organizza su aree funzionali no su confini rigidi e fissi nel rispetto delle distanze minime e dell’accessibilità per i cittadini

di Simona Zazzetta


Apertura farmacie, Tar Umbria: non può essere condizionata da vincoli anticoncorrenziali

Il diritto del farmacista di scegliere il locale in cui aprire la farmacia non può essere subordinato a valutazioni volte a tutelare posizioni concorrenziali, purché siano rispettate le distanze minime di legge e sia garantita l’accessibilità del servizio per i cittadini. L’organizzazione del servizio farmaceutico, infatti, si fonda su aree funzionali e non su confini rigidi e predeterminati. Ne consegue che non può pretendersi che la zona originariamente destinata a una sede farmaceutica sia fissa e immutabile, né che ogni spostamento della sede sia limitato da presupposti rigidi finalizzati a proteggere interessi anticoncorrenziali. Sono le considerazioni con cui il Tar dell’Umbria ha rigettato il ricorso di una farmacia contro la delibera del Comune di Perugia che ha autorizzato l’apertura di una sede farmaceutica a circa 50 metri dal confine del proprio Comune andando a incidere sul proprio bacino di utenza.

Il ricorso: zona sede farmaceutica fissa e immutabile

Il ricorso è stato presentato da una farmacia che ha contestato l’autorizzazione comunale all’apertura di una nuova sede farmaceutica, ritenendo che la localizzazione scelta fosse illegittima e idonea a incidere negativamente sul proprio bacino di utenza. Secondo la farmacia ricorrente, lo spostamento della sede rispetto alla zona originariamente individuata avrebbe alterato l’equilibrio territoriale del servizio, consentendo l’apertura in un’area ritenuta troppo distante dalle frazioni da servire e, al contempo, eccessivamente prossima a un ambito già presidiato da un’altra farmacia. 

Nel ricorso viene contestata l’istruttoria svolta dall’amministrazione, ritenuta insufficiente perché limitata alla verifica delle distanze minime e dell’accessibilità, senza un approfondito accertamento sulla effettiva indisponibilità di locali idonei nella zona originaria. Secondo la farmacia esistevano alternative praticabili all’interno dell’area inizialmente destinata alla sede, tali da rendere ingiustificato lo spostamento autorizzato.

Alla base dell’impugnazione vi è anche l’assunto secondo cui la zona di originaria destinazione della sede farmaceutica dovrebbe essere considerata “fissa e sostanzialmente immutabile”, e che ogni spostamento debba essere subordinato a presupposti rigorosi e a una valutazione puntuale dell’interesse pubblico. In questa prospettiva, l’autorizzazione contestata sarebbe riconducibile a una revisione di fatto della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, realizzata senza un nuovo procedimento formale.

Tar: organizzazione del servizio farmaceutico basata su aree funzionali

Per il Tar l’autorizzazione allo spostamento della sede farmaceutica è legittima. I giudici hanno chiarito che l’organizzazione del servizio farmaceutico non è più basata su confini territoriali rigidi, ma su aree funzionali, nelle quali prevale l’obiettivo di garantire un’adeguata accessibilità del servizio alla popolazione.
In questo quadro, il farmacista ha il diritto di scegliere il locale ritenuto più idoneo all’interno della zona assegnata o in area adiacente, purché siano rispettate le distanze minime di legge e non venga compromessa la fruizione del servizio da parte dei cittadini. Nel caso specifico, il Tar ha ritenuto sufficiente la verifica dell’adiacenza territoriale e della distanza, accertando che la sede autorizzata si collocasse comunque a meno di 2 Km dall’area originariamente destinata al servizio. Ne consegue che la zona di originaria destinazione di una sede non può essere considerata fissa e immutabile, né lo spostamento può essere limitato da presupposti rigidi o da valutazioni volte a tutelare posizioni concorrenziali.

Fonte:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202500260&nomeFile=202600017_01.xml&subDir=Provvedimenti 

TAG: APERTURA NUOVE FARMACIE, DISTANZA TRA SEDI, PIANTA ORGANICA

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