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Diritto Sanitario

04 Settembre 2025

Farmacia assolta dall’accusa di inosservanza di provvedimenti Aifa. Ecco quando il reato non sussiste

Il Tribunale di Lecco ha assolto il titolare di una farmacia dall'accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’Aifa in quanto non aveva provveduto riconsegnare al grossista un farmaco revocato dall'Agenzia. Ecco i motivi

di Redazione Farmacista33


Farmacia assolta dall’accusa di inosservanza di provvedimenti Aifa. Ecco quando il reato non sussiste

Il Tribunale di Lecco ha assolto un titolare di farmacia dall’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, reato previsto dall’art. 650 del Codice penale. Un’imputazione nata dal presunto mancato ritiro da parte della farmacia, di un lotto di materia prima dichiarata impura dall’AIFA. Secondo l’accusa, la mancata riconsegna al grossista del farmaco, avrebbe costituito violazione di un ordine dell’Autorità sanitaria. Il giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha però stabilito che non si trattava di un ordine vincolante, bensì di una comunicazione di ritiro volontario, non notificata direttamente alla farmacia e priva di termini perentori. Da qui la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

I motivi dell'assoluzione e i principi generali della sentenza

"Con sentenza del Tribunale di Lecco seconda sezione penale n. 359 del 25 giugno u.s., il titolare della farmacia veniva assolto, perché il fatto non sussiste, – spiega l’avvocato Stefano Carlo Ribolzi che ha assistito legalmente il titolare - dall’accusa formulata dal P.M. di consumazione del reato di cui all’articolo 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). In particolare, il titolare di farmacia veniva accusato di non avere ottemperato all’ordine di AIFA di ritiro di un determinato lotto di una materia prima divenuta impura. Sposando la tesi difensiva il Tribunale arrivava alla decisione assolutoria dell’imputato perché il provvedimento AIFA non perveniva specificatamente alla sua farmacia” quindi, aggiunge l’avvocato “non poteva definirsi stricto sensu ordine ma mera comunicazione di ritiro volontario disposto dal produttore. Non conteneva un termine perentorio entro cui provvedere del quale poteva ritenersi integrata una mancata ottemperanza al contenuto dell’ordine medesimo”.

La decisione del tribunale indica che, in casi simili, cioè qualora manchi la notifica diretta del provvedimento alla farmacia, il ritiro sia disposto come iniziativa volontaria del produttore e non come ordine perentorio dell’Autorità e non venga fissato un termine vincolante di ottemperanza, il titolare di farmacia può sostenere che non si configuri alcun reato.

“Da quanto sopra – conclude l’avvocato - emerge che, qualora si ravvisino uno o più elementi come nel caso esposto, il titolare di farmacia potrà eccepire, a seguito di eventuale ispezione e contestazione, l’insussistenza del discusso reato".

TAG: AIFA, RITIRO FARMACI DAL MERCATO, TRIBUNALE

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