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Fisco e Tributi

10 Febbraio 2026

Contributi Inps e ispezioni, la Corte: verbale non basta a sostenere diffida ad adempiere al pagamento

La Corte d’Appello chiarisce che il verbale ispettivo non è sufficiente da solo a giustificare la diffida dell’Inps: spetta all’Istituto dimostrare con prove concrete e coerenti che le somme richieste sono effettivamente dovute

di Avv. Rodolfo Pacifico


Contributi Inps e ispezioni, la Corte: verbale non basta a sostenere diffida ad adempiere al pagamento

La Corte d’Appello è intervenuta in una causa che riguardava la validità delle richieste di pagamento inviate dall’Inps dopo un controllo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, chiarendo che il verbale ispettivo non basta da solo a fondare la richiesta contributiva. Se per l’Inps, quindi, il verbale è un elemento attendibile fino a prova contraria, secondo i giudici non spetta al titolare della farmacia dimostrare che il debito non esiste, ma è l’ente che deve provare con elementi concreti e verificabili che i contributi richiesti sono realmente dovuti. Ecco cosa dice la sentenza.

Richiesti contributi e somme aggiuntive

La titolare di una farmacia aveva proposto opposizione avverso le richieste contributive dell’ente previdenziale, fondate su un verbale unico di accertamento che contestava l’infedele registrazione dei rapporti di lavoro di due dipendenti, con conseguente pretesa di contributi e somme aggiuntive per un importo complessivo superiore a 13.500 euro.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la fondatezza della pretesa contributiva. Contro tale decisione l’ente previdenziale proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e l’ingiustificata svalutazione del verbale ispettivo.

Il valore probatorio del verbale ispettivo e l’onere della prova

La decisione della Corte si incentra sulla questione di quale sia il valore probatorio del verbale ispettivo e su chi gravi l’onere di dimostrare la fondatezza del credito contributivo nel giudizio di accertamento negativo promosso dal datore di lavoro.
L’Ente sosteneva tra l’altro che il verbale ispettivo, pur non costituendo prova legale del suo contenuto, dovesse ritenersi elemento attendibile fino a prova contraria, con conseguente onere, in capo alla titolare della farmacia, di dimostrare l’insussistenza dei fatti contestati.
Di segno opposto la valutazione del giudice di primo grado, confermata dalla Corte d’Appello.

Distinzione tra fatti “direttamente accertati” e dichiarazioni de relato

Richiamando la giurisprudenza in materia, il giudice di secondo grado ha osservato che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali:

  • fanno fede fino a querela di falso quanto alla provenienza del documento e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
  • non godono di alcuna efficacia probatoria precostituita in relazione alle circostanze apprese “de relato”, ossia attraverso le dichiarazioni di terzi.

Per tali elementi, il materiale raccolto in sede ispettiva è soggetto al libero apprezzamento del giudice, che può valutarlo nel concorso con altri elementi probatori, ma non può attribuirgli valore di accertamento pieno, tale da invertire l’onere della prova.

L’onere probatorio nel giudizio di accertamento negativo

Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda il riparto dell’onere probatorio. La Corte ribadisce che, anche quando è il datore di lavoro ad agire per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe comunque sull’istituto previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Il rapporto ispettivo può assolvere a tale funzione solo se esplicita gli elementi da cui trae origine; allega le dichiarazioni rese dai lavoratori; consente una valutazione complessiva di attendibilità, coerenza e convergenza degli elementi acquisiti.
In mancanza di tali presupposti, il verbale ispettivo resta insufficiente a fondare la pretesa creditoria.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che l’intera pretesa contributiva si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da una lavoratrice dopo il suo licenziamento per giusta causa.
In particolare, le dichiarazioni rese successivamente si discostavano da quelle precedentemente fornite agli ispettori; non risultavano prodotti in giudizio i verbali contenenti le prime dichiarazioni della lavoratrice e degli altri dipendenti; mancava qualunque riscontro documentale o testimoniale idoneo a corroborare la versione successiva dei fatti.
Il contrasto tra le diverse versioni fornite dalla stessa dipendente, unitamente al deterioramento dei rapporti di lavoro conseguente al licenziamento, ha indotto a ritenere non sufficienti le sole dichiarazioni spontanee poste a fondamento dell’accertamento.

Analoga valutazione viene svolta con riferimento alla posizione dell’altro dipendente, per il quale si fondava la pretesa su circostanze desunte, ancora una volta, esclusivamente dalle dichiarazioni della medesima lavoratrice.

L’accertamento ispettivo non è di per sé sufficiente

In assenza di una prova adeguata, univoca e coerente della fondatezza del credito contributivo, la Corte d’Appello ha rigettato il gravame proposto dall’Ente, confermando integralmente la decisione di primo grado.

La sentenza delinea che l’accertamento ispettivo non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa contributiva, quando si fondi esclusivamente su dichiarazioni isolate, non riscontrate e contraddittorie.

Per approfondire, Corte d’Appello di Catania 27.12.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4314&areaid=13

TAG: CONTRIBUTI INPS, VERBALE DI ISPEZIONE, LAVORO

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