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16 Febbraio 2026Il Codice della strada non prevede esplicitamente stalli di sosta breve riservati ai clienti delle farmacie e, in assenza di una disciplina chiara, le richieste finiscono spesso davanti ai Tar. Con esiti non certi. A Torino si discute la possibilità di introdurre parcheggi brevi dedicati e si ipotizza un intervento normativo nazionale

Si torna a parlare della possibilità di istituire stalli di sosta breve riservati ai clienti delle farmacie: il Codice della strada non li prevede espressamente e, quando vengono richiesti, accade che il diniego del Comune finisca davanti ai Tar. In assenza di una giurisprudenza consolidata, i giudici valutano caso per caso se la scelta amministrativa sia sorretta da un interesse pubblico reale e non da un vantaggio commerciale, se il provvedimento sia adeguatamente motivato e se il procedimento si sia svolto nel rispetto delle regole amministrative. Una possibile strada per avere un via libera automatico è modificare la normativa e la senatrice Paola Ambrogio, consigliera del Comune di Torino si è detta disponibile a presentare un emendamento in Parlamento per chiarire la possibilità per i Comuni di istituire parcheggi brevi dedicati alle farmacie.
La questione è entrata nel dibattito della città di Torino. L’ipotesi, si apprende dalla stampa locale, nasce da una mozione presentata a settembre in Circoscrizione 1 approvata all’unanimità, che propone di consentire la sosta gratuita per 15 minuti in apposite strisce gialle dedicate alle farmacie. Ora è allo studio degli uffici comunali ma incontra già il favore dei farmacisti: in Commissione mobilità, il direttore di Federfarma Torino Andrea Colombo ha ribadito che le farmacie "non sono solo esercizi commerciali ma presidi socio sanitari di prossimità" e la sosta breve gratuita faciliterebbe il loro utilizzo.
L’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta ha espresso apertura sull’iniziativa, ma ha evidenziato i limiti normativi: il Codice della strada non prevede esplicitamente stalli riservati di questo tipo e l’amministrazione intende evitare forzature che possano esporre il Comune a contestazioni o illeciti. “Dobbiamo muoverci all’interno del Codice della strada – ha spiegato – per questo ci prendiamo ancora del tempo per tornare con una proposta che metta d’accordo tutti”.
Proprio per colmare questa lacuna normativa, la senatrice e consigliera Paola Ambrogio si è detta disponibile a presentare in Parlamento un emendamento che chiarisca la possibilità per i Comuni di istituire parcheggi brevi dedicati alle farmacie, offrendo una base legislativa certa per facilitare i comuni nel prendere decisioni di questo tipo.
Il Codice della strada, in particolare all’articolo 7, attribuisce ai Comuni la competenza a disciplinare la circolazione e la sosta nei centri abitati, consentendo di limitare i tempi di parcheggio, organizzare la rotazione degli stalli, istituire aree a pagamento e riservare spazi a specifiche categorie di veicoli o utenti.
Questa facoltà, tuttavia, si esercita entro il perimetro tracciato dalla normativa nazionale e dal regolamento di esecuzione, che individuano le principali tipologie di sosta (libera, a pagamento e riservata).
In particolare, gli stalli riservati sono previsti per finalità di interesse pubblico e devono essere istituiti con adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza con l’assetto della circolazione urbana; rientrano in questa categoria, ad esempio, gli spazi destinati alle persone con disabilità, alle operazioni di carico e scarico merci, ai taxi e ai servizi pubblici, ai veicoli delle forze di polizia o di emergenza, nonché quelli riservati ai residenti o ad altre categorie individuate da specifiche disposizioni normative.
Il Codice della strada non prevede esplicitamente stalli riservati ai clienti delle farmacie e, nella prassi, accade spesso che il diniego comunale venga impugnato davanti alla giustizia amministrativa con esiti non sempre certi basati per altro su su piani diversi.
Per esempio, nel 2024 il Consiglio di Stato ha chiarito che il titolare di farmacia non ha un diritto soggettivo a ottenere dal Comune l’area di sosta dedicata: il Collegio ha respinto il ricorso di un farmacista che lamentava la mancata previsione di stalli davanti all’esercizio, ritenendo che tale richiesta non rientri tra gli obblighi dell’Amministrazione connessi alla garanzia di accessibilità al servizio farmaceutico. Secondo i giudici, l’interesse fatto valere dal ricorrente si configura come interesse economico, legittimo ma da comparare con altri interessi pubblici di rilievo, quali sicurezza della circolazione, assetto urbano e tutela della collettività. La sentenza precisa, inoltre, che l’accessibilità al servizio farmaceutico è assicurata principalmente da altri fattori e non dalla disponibilità di parcheggi dedicati.
In Sicilia, invece, il Tar Catania, con sentenza del 19 dicembre 2025, ha chiarito che l’istituzione dello stallo di sosta non può essere ricondotta automaticamente al potere di riserva previsto dall’articolo 7 del Codice della strada. Il Collegio ha distinto tale potere da quello più ampio (previsto dal comma 1, lettera e)), che attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare e disciplinare aree di parcheggio, anche con modalità di sosta temporanea. In questo quadro, il Tribunale ha affermato che non esiste un diritto automatico allo stallo, ma l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione discrezionale effettiva e adeguatamente motivata, comparando gli interessi pubblici coinvolti. Nel caso concreto poi, il diniego del Comune è stato annullato perché fondato su una motivazione ritenuta insufficiente senza una reale comparazione tra le esigenze della circolazione e la funzione di pubblico servizio svolta dall’attività farmaceutica.
Sempre nel 2025, anche il Tar Roma ha emesso un’ordinanza in favore delle farmacie su un diniego comunale relativo alla realizzazione di stalli per carico/scarico e per la sosta dei disabili in prossimità di una farmacia, disponendo la sospensione del provvedimento e il riesame dell’istanza. Anche in questo caso il Collegio ha ritenuto non adeguatamente motivato il diniego, fondato su indicazioni generiche legate alla conformazione dei luoghi, senza l’individuazione di concreti elementi ostativi, e ha evidenziato il rischio di un grave pregiudizio in relazione alla necessità di garantire l’accesso alla farmacia, anche per l’approvvigionamento di farmaci salvavita. L’ordinanza afferma che l’Amministrazione deve valutare in modo effettivo le richieste e può negare l’istituzione degli stalli solo in presenza di ragioni oggettive e comprovate, imponendo quindi al Comune di riesaminare la domanda entro trenta giorni alla luce delle esigenze di accessibilità al servizio farmaceutico.
Infine, con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tar Potenza, ha ribadito l’obbligo di garantire il coinvolgimento formalmente della farmacia nel procedimento amministrativo. Il Collegio ha infatti sospeso l’efficacia del diniego adottato dal Comune ritenendolo illegittimo, poiché era stata omessa la fase partecipativa che impone di comunicare preventivamente i motivi contrari all’accoglimento dell’istanza e di consentire all’interessato di presentare osservazioni e controdeduzioni. Il Tar ha quindi ordinato al Comune di riesaminare il provvedimento dopo aver acquisito il contributo partecipativo del ricorrente, ribadendo che, anche in materia di regolazione della sosta, l’esercizio del potere discrezionale deve rispettare le garanzie procedimentali e assicurare una valutazione effettiva delle richieste.
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